I criteri per il rinnovo dell’incarico all’amministratore di condominio. Questo il delicato tema oggetto di un quesito inviato da un lettore alla rubrica di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito una sintesi della problematica esposta dall’abbonato e il parere legale a cura dell’avvocato Emanuele Bruno di Matera (www.studiobruno.info).
Esiste qualche articolo di legge o qualche sentenza circa il mancato inserimento nell’ordine del giorno della nomina o della conferma/revoca dell’amministratore di condominio? Lo chiedo perché il mio amministratore non ha inserito nell’odg tale punto, arrogandosi una conferma che è tutta da dimostrare.
Il comma 10 dell’art. 1129 c.c. recita: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
La norma viene interpretata secondo due orientamenti.
Anche ove si aderisse al primo orientamento resta fermo il principio per effetto del quale i condòmini possono sempre, in qualsiasi momento, chiedere di discutere la revoca dell’amministratore e la nomina di uno nuovo; in caso di mancata convocazione potranno esercitare i poteri di cui all’art. 66 disp.att. c.c..
Nel caso in cui, invece, non fossimo tra le pieghe dell’ex comma 10 dell’art. 1129 c.c. e l’amministratore avesse semplicemente omesso la fissazione all’ordine del giorno del punto “Nomina-revoca amministratore”, occorre rilevare che, anche in assenza di nomina, l’amministratore potrebbe essere legittimato per fatti concludenti, ove i condòmini riconoscano concretamente i suoi poteri (il punto meriterebbe una trattazione più ampia, tuttavia cerco di restringere la risposta al quesito posto).
In tale ultima ipotesi sarebbe opportuno, nel primo verbale utile: rilevare la questione disconoscendo il ruolo dell’amministratore, chiedere la fissazione di una apposita assemblea e, ove occorra, agire ex art. 66 disp. att. c.c..
Si ricordi sempre che, in condominio, l’organo sovrano è l’assemblea non l’amministratore.