Un condomino si ribella alla continua installazione, da parte dei più disparati fornitori di servizi, delle scatole tecniche nei locali adibiti a cantina. Come impedirlo? Questo il quesito sottoposto alla rubrica di consulenza legale di Italia casa e Quotidiano del condominio.
Di seguito una sintesi della vicenda e il parere espresso all’avvocato Emanuele Bruno, di Matera.
D. Nei corridoi (comuni) delle cantine del condominio in cui abito, continuano ed essere applicate “scatole” sulle parti murarie. Oltre ai contatori di aziende del gas, elettricità, acqua, ora sono arrivati operatori delle telecomunicazioni (telefonia, internet ecc.) che pretendono di collocare i rispettivi manufatti di “cablaggio”.
L’amministratore di condominio è molto morbido con questa gente, e finora ha sempre detto “sì” ad ogni richiesta. Io, personalmente, sono contrario a tale “invasione” di manufatti. Come regolarmi?
R. Per installazione di “scatole”, pare doversi intendere contatori e/o erogatori di servizi: acqua, gas, luce, fonia, internet etc..
Dato per acquisito che il posto fisico utilizzato per l’installazione dei contenitori è comune, deve richiamarsi la norma di riferimento: art. 1102 c.c..
La norma citata, statuisce: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
La possibilità di utilizzare le parti comuni non è discutibile, al più si discuta dell’opportunità di regolamentare e predisporre spazi appositi che consentano di preservare decoro e sicurezza delle parti comuni.
Non può escludersi, in assenza di precise controindicazioni, neanche l’uso di una parte comune per installazione di contatori destinati a servire singoli condòmini.
L’unico limite è quello di evitare che le parti comuni vengano sottratte all’uso cui sono destinate.
Va anche osservato che l’installazione di nuove predisposizioni e servizi, presuppone l’esistenza di una delibera assembleare favorevole, atteso che l’art. 1130 n. 2 c.c. pone in capo all’amministratore l’obbligo di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini.
L’obbligo di vigilanza non comprende il potere di disporre nuove installazioni e/o di variazione di servizi già esistenti, decisioni riservate all’assemblea.
Il n. 4 dell’art. 1130 c.c. attribuisce, in favore dell’amministratore, il potere di compiere atti conservativi delle parti comuni, norma interpretata in modo estensivo dalla giurisprudenza.
Cass. 2436/2018 – In tema di condominio, l’art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all’amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l’amministratore ha il potere – dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato.
Inteso questo principio, sarebbe opportuno sollecitare l’amministratore e, suo tramite, l’assemblea, affinché si regolamentino modalità e condizioni di posizionamento di contatori e vari contenitori per servizi, al fine di consentire la gestione decorosa e sicura (questione da non sottovalutare) delle parti condominiali di cui pure il mandatario è direttamente responsabile.