Condominio e tecnologia. È questo rapporto – talvolta, ancora, complesso – che fa da sfondo al quesito indirizzato da un lettore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito, la domanda e il parere fornito dall’avvocato Chiara Magnani, di Parma, e dal dott. Paolo Traverso, amministratore di condominio (www.traversogestioni.it).
“Ad oggi, con mezzi informatici e posta elettronica certificata, l’amministratore è ancora obbligato ad inviare materiale cartaceo ai propri condòmini? Quali sono, se ci sono, gli atti condominiali che devono essere inviati in forma cartacea? Per quanto riguarda i MAV? E se alcuni condòmini non sono avvezzi all’uso degli strumenti informatici, come fanno?”.
Siamo ormai nel 2019, il mondo va sempre più veloce, e la tecnologia sta cambiando il nostro modo di vivere, molto spesso in meglio. L’amministratore di condominio non dovrebbe essere escluso da questo cambiamento, e l’evoluzione è necessaria per fornire un servizio sempre più adeguato alle aspettative dei condòmini e alle necessità degli amministrati.
Per questo motivo anche la normativa dal 2012 ha introdotto alcune possibilità che vanno decisamente in questa direzione, nello specifico:
Ovviamente lo scopo è quello di rendere più rapide e certe le comunicazioni tra l’amministratore ed i condòmini; per questo motivo i professionisti più evoluti offrono come servizio proprio tali funzionalità indipendentemente dagli obblighi normativi. La legge, infatti, prevede che l’amministratore sia obbligato all’apertura del sito internet se l’assemblea lo delibera, e identifica tra le modalità di convocazione previste, affinché sia valida, la PEC, ma non fa riferimento all’obbligatorietà della forma cartacea e/o digitale, che dipenderà dalla tipologia di mezzo di comunicazione scelto. Se la convocazione sarà inviata tramite PEC non ci si potrà esimere dalla forma digitale. Differentemente dovrà avvenire attraverso l’invio cartaceo (Raccomandata, Fax o consegna a mano).
Nessun altro obbligo è sancito per le comunicazioni differenti dalla convocazione: sarà pertanto cura del condomino indicare all’amministratore quale delle modalità sarà più consona alle proprie attitudini.
Allo stesso modo, la norma non prevede alcun tipo di obbligo in merito alle forme di versamento, se non che tutto deve transitare sul conto corrente del condominio. Il bollettino MAV è una modalità per favorire i versamenti da parte dei condòmini e le registrazioni da parte dell’amministratore, ma non vi sono veti ad utilizzare altre forme di versamento come il bonifico bancario.
Si ricorda come l’amministratore in carica abbia il solo obbligo di consentire al condominio di prendere visione e di estrarre eventuale copia dei documenti: non sussiste in capo al medesimo alcun obbligo di consegna e /o di trasmissione dei documenti. Uno specifico obbligo di consegna di documenti è previsto, ex art. 1129 c.c., alla cessazione dell’incarico – con possibilità di agire ex art. 700 c.p.c. o ex art. 633 c.p.c in caso di inadempimento dell’ex amministratore – ma trattasi di fattispecie del tutto diversa da quella in esame.