Anche il posizionamento sulla facciata condominiale della cassetta metallica contenente il contatore del gas può essere oggetto di liti e discussioni tra vicini di casa. Di seguito il quesito sottoposto da un amministratore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio, e il parere espresso dall’avvocato Rodolfo Cusano, di Napoli.
In un fabbricato condominiale, un condomino, che chiamerò per comodità, “A”, a seguito di ristrutturazione del proprio alloggio, ha installato una caldaia a condensazione. Tra questo condomino A e il condomino viciniore, che chiamerò, per comodità, “B”, si era convenuto che la cassetta metallica contenente il contatore del gas, sarebbe stata fatta installare dagli incaricati della società Italgas sulla parte alta (circa m. 2,80) della parete della facciata condominiale del cortile interno, adiacente ad entrambi gli alloggi, per evitare al signor “B” un possibile pregiudizio, visto che quest’ultimo dispone di un accesso, tramite porta, al predetto cortile interno dalla propria unità immobiliare.
Gli incaricati della società Italgas, in forza di normative vigenti (la cassetta deve poter essere ispezionabile senza il ricorso ad una scala) hanno, invece, posizionato la cassetta del contatore del gas ad un’altezza, da terra, di m. 1,80, a metà, circa, della parete in questione, determinando le reazioni negative del condomino “B”, con una sua richiesta immediata, inoltrata al signor “A” e allo scrivente amministratore, di immediata rimozione della cassetta e di una sua diversa ricollocazione.
Il signor “A” non ritiene di dover accogliere la richiesta del signor “B”, considerando suo diritto poter disporre, legittimamente, di quel tratto di parete della facciata condominiale, e tenuto conto, altresì, dell’intervenuta successiva e imprevista impossibilità, per l’Italgas, di riposizionarla ad un’altezza superiore, quale convenuta, in precedenza, tra le parti. Né ritiene il signor “A” di essere tenuto a far collocare la cassetta direttamente sulla parete della sua abitazione, facente parte della facciata condominiale, sia per ragioni estetiche, sia per gli ulteriori nuovi costi da sostenere.
Peraltro, a detta degli incaricati dell’Italgas e sempre in ragione della facilità di accesso, la cassetta in questione non può essere installata neppure sul balcone di proprietà del signor “A”.
In conseguenza di quanto precede, ho ritenuto necessario convocare d’urgenza un’assemblea straordinaria dei condòmini per sottoporre loro l’intera questione. Chiedo di sapere quale potrebbe essere la soluzione per ricomporre, utilmente e legittimamente, la controversia tra i due condòmini.
Come spiega l’avvocato Rodolfo Cusano, “il quesito ha riguardo al posizionamento della cassetta del contatore di un condomino sulla facciata dell’edificio. Per tale motivo, in considerazione dell’art. 1102 del codice civile che permette l’uso del bene comune (facciata) a ciascun partecipante purché rispettando il limite della destinazione e dell’estetica, il condomino può installare detta cassetta in un qualsiasi posto della facciata. In tale considerazione, quindi, il condominio che non si è opposto alla installazione già effettuata è escluso dalla lite.
Eventuali lesioni di diritto, sussistenti o meno, coinvolgono l’interesse del singolo condomino il quale dovrà dimostrarsi leso in un qualche suo diritto che non spetta al condominio rappresentato dall’amministratore scrivente riconoscere o meno. Pertanto, trattandosi di eventuale lite tra i condòmini, credo sia sufficiente per l’assemblea chiarire detto aspetto rimanendo distaccata rispetto alle posizioni delle parti, in maniera da non essere coinvolta in un eventuale giudizio.