Che cosa succede se i rifiuti non vengono conferiti correttamente nell’isola ecologica condominiale? Chi paga le eventuali sanzioni? È l’oggetto di un quesito posto da un lettore alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Di seguito una sintesi della vicenda e il parere espresso dall’avvocato Gabruele Bruyère, presidente nazionale di Uppi.
D. Buongiorno, mi chiamo Mariateresa V. e sono proprietaria di un alloggio in un condominio a San Mauro Torinese, provincia di Torino.
Ultimamente sto notando che la ditta A. non si sta occupando di pulire adeguatamente i bidoni, nell’area condominiale (chiusa da un cancello con chiave). Così ho chiesto informazioni ad uno degli addetti alla nettezza urbana il quale mi ha risposto che il problema deriva dal fatto che noi condòmini non depositiamo correttamente il pattume nei giorni stabiliti (in particolare per quello dell’umido).
Ho esposto la questione all’amministratore che mi ha confermato che il conferimento nei cassonetti non viene fatto correttamente e che è probabile che il Comune elevi una sanzione nei confronti del condominio. Volevo chiedere: se io ho fatto correttamente la differenziata, devo per forza pagare? Come fa l’amministratore a sapere chi sono i condòmini che differenziano male?
Preciso che nel nostro palazzo siamo circa 20 famiglie (alcune proprietarie, alcune in affitto).
R. La problematica relativa alla raccolta differenziata e smaltimento rifiuti all’interno di un condominio sta diventando di attualità posto che sono tipiche esigenze di interesse pubblico, quelle connesse alle preminenti esigenze di tutela della salute e dell’igiene ed, in particolare, al corretto svolgimento delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, prodotti dalle unità abitative, all’interno di spazi ed aree condominiali, in attesa del loro conferimento al servizio pubblico di raccolta.
A tal fine non è certo tollerabile che i rifiuti vengano ammassati, per stazionare, in attesa del conferimento, anche se in aree condominiali. Ma non è nemmeno tollerabile che gli addetti alla raccolta assumano spesso genericamente che la causa dell’eventuale carenza della raccolta sia imputabile ad un generico non deposito del pattume nei giorni stabiliti per la raccolta.
Di recente il Tribunale di Torino, con sentenza del 1 marzo del 2018 in una vicenda similare, ha precisato che la responsabilità per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata è del singolo condomino e non può quindi essere addebitata al condominio.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che in campo amministrativo devono essere applicati i principi esistenti nella materia penale: la responsabilità è “personale”, ossia della persona fisica e non può essere addossata ad un gruppo di soggetti.
Prima di irrogare la sanzione il Comune deve quindi accertare chi sia il responsabile della violazione amministrativa non potendo essere addossata al condominio la responsabilità anche perché l’ente di gestione non ha alcun obbligo di verificare e controllare ciò che i singoli depositano e quando depositano i rifiuti nei cassonetti.
Tuttavia il Tribunale di Milano con sentenza 13.2.2018 decidendo in maniera de tutto diversa ha respinto l’opposizione dell’ente di gestione puntualizzando che la sanzione era stata regolarmente erogata al condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della legge 689/1981 ed interpretando in materia del tutto restrittiva la stessa norma.
La sentenza del Tribunale di Torino appare tuttavia più corretta e più rispondente al dettato del citato art. 6 L. 689/81. Occorre ribadire che l’amministratore del condominio, che è responsabile dell’uso delle cose comuni, non può essere tale per le inadempienze dei singoli condòmini o inquilini nello smaltimento dei rifiuti. Laddove tuttavia gli venga notificato un verbale di accertamento della violazione, deve comunque informare in merito l’assemblea del condominio per le opportune deliberazioni in punto.
Nel caso di omessa informazione può essere soggetto al risarcimento del danno ed anche ad una revoca giudiziale. Se nel verbale non è indicato l’autore dell’infrazione e non può essere individuato, il condominio purtroppo ne rimane responsabile e la sanzione dovrà essere suddivisa tra tutti i condòmini.
È bene ricordare che l’assemblea non può comunque addebitare in proprio a singoli condòmini, anche se li ritiene responsabili, alcuna somma né alcuna spesa. L’importo della multa, se non opposta secondo le determinazioni dell’assemblea, dovrà essere ripartito dall’amministratore in sede di rendiconto annuale fra tutti i condòmini. Eventualmente il condominio potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno laddove possa giudizialmente dimostrare la responsabilità del singolo condomino per la sanzione ricevuta. Ed in caso di non autorizzazione all’azione da parte dell’assemblea i singoli condòmini che ritengono di essere stati danneggiati possono in ogni caso agire personalmente contro chi ritengono responsabile per ottenere la restituzione della somma che hanno dovuto corrispondere.