Tra le misure che permettono di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, la sostituzione della centrale termica è una delle più diffuse, assieme all’installazione di un sistema di contabilizzazione del calore. Ovviamente, un intervento del genere prevede un costo significativo per il condominio nel suo complesso, per quanto, in qualche misura “sopportabile” grazie, sia alle detrazioni fiscali afferenti al cosiddetto ecobonus, sia ad una corretta ripartizione delle spese tra i proprietari, sia, in ultima analisi, ai successivi benefici in bolletta, derivanti dal conseguente risparmio energetico ottenuto.
Ma che cosa accade se, invece, l’amministratore del condominio applica un metodo di riparto non adeguato per le spese dell’intervento? E, ancora prima, quale è la tabella millesimale che deve essere presa in considerazione? Sono queste le domande poste da un abbonato di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. Riportiamo, di seguito, il suo quesito e il parere legale offerto dall’avvocato Paolo Ribero, di Torino.
Il condominio dove mia moglie possiede un appartamento, in Udine, ha sostituito la centrale termica a gas ed installato i contabilizzatori. Lo studio G. di Udine che amministra il condominio ha calcolato le spese a carico di ciascun proprietario, utilizzando le tabelle millesimali utilizzate per le spese del riscaldamento. Ho letto, però, che invece andavano utilizzati i millesimi di proprietà. Quali sono le tabelle millesimali corrette da utilizzare? Quali conseguenze per un richiesta di detrazione inferiore o superiore al valore corretto? Ne risponde lo studio o il proprietario?
Si può affermare che la giurisprudenza sia abbastanza costante nel sostenere che le spese di sostituzione della caldaia – salvo diversa disposizione del regolamento condominiale o diverso accordo tra i condòmini – devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà, trattandosi di spese che riguardano la proprietà di un impianto (sul punto Cass. Civ. 27/1/2004 n. 1420). Se un’errata ripartizione ha generato un danno, il responsabile sarà tenuto al relativo risarcimento. Rilevo però che il condomino ha la possibilità di impedire l’errata ripartizione tramite l’impugnativa della delibera. E qualora non abbia ha utilizzato tale mezzo concesso dal legislatore potrebbero avanzarsi eccezioni a fronte di una richiesta di risarcimento.