VERANDA SUL BALCONE CHE AFFACCIA SUL CORTILE CONDOMINIALE: QUALI LIMITI?
- Redazione
- 15 febbraio 2016
Una veranda sul balcone dell’alloggio che affaccia sul cortile condominiale: si può realizzare? E a quali condizioni? Questo l’oggetto di un quesito posto da uno spettatore nell’ambito della rubrica legale del Tg del Condominio. A seguire, la risposta fornita dall’avvocato Massimo Agerli di Torino.
D. Per realizzare una veranda su un balcone che non affaccia sulla strada, bensì sul cortile condominiale, è sufficiente l’assenso dell’assemblea (e se sì, con quale maggioranza) oppure serve anche il parere del Comune?
R. È una domanda che necessiterebbe di più elementi di fatto per una risposta completa. Anzitutto, ad esempio nel caso specifico di Torino, per realizzare una veranda serve il parere del Comune (artt. 58 e ss. del Regolamento edilizio del Comune di Torino).
Per quanto riguarda, invece, i rapporti interni al condominio occorre anzitutto verificare se c’è un regolamento condominiale e di quale natura (contrattuale o assembleare) e che cosa dice al riguardo. In linea generale, è consentito al condomino apportare modifiche per il miglior godimento della cosa comune, purché non venga alterata la destinazione e non venga impedito agli altri il pari uso; inoltre, nel condominio vi sono gli ulteriori limiti previsti dal 1122 c.c. e quindi le opere non devono recar danno alle parti comuni, pregiudicare la sicurezza e la stabilità dell’edificio e non devono ledere il decoro architettonico. Questo ultimo aspetto è quello forse più frequente nel caso dell’installazione di una veranda, e c’è da dire che la realizzazione lato cortile anziché lato strada è solitamente favorevole a chi la voglia fare, perché la valutazione sul rispetto del decoro della facciata lato cortile (valutazione che farebbe il Giudice in caso di lite) sarebbe certamente meno rigida e più permissiva.
Certamente, il condomino che voglia fare la veranda deve darne preventiva notizia all’amministratore (che ne riferisce all’assemblea) ai sensi dell’art. 1122 ultimo comma, c.c.. L’applicazione dell’art. 1122 c.c., che a mio avviso è la norma di riferimento più corretta, esclude l’applicazione dell’art. 1120 c.c. in materia di innovazioni perché non viene alterata la destinazione, ciò che rende non necessario l’assenso dell’assemblea. Certo è che se si passa dalla delibera assembleare il condomino che vuole fare la veranda è più sicuro; la maggioranza sarebbe però quella del quinto comma dell’art. 1136 c.c., ossia maggioranza intervenuti all’assemblea e 2/3 del valore dell’edificio.