Come si possono ripartire le spese per l’installazione di un sistema di videosorveglianza in condominio su cui non tutti i residenti sono d’accordo? È la domanda posta da uno spettatore alla rubrica di consulenza legale del Tg del Condominio. Di seguito il quesito e la risposta fornita dall’avvocato Massimiliano Bettoni dello Studio Mabe, di Milano.
IL QUESITO
In un condominio che amministro si sono verificati diversi furti, di talché alcuni condòmini hanno chiesto di installare un sistema generale di videosorveglianza che inquadri il portone di ingresso, un secondo portone che consente l’accesso al cortile ed anche una porta che dal cortile permette di entrare nelle cantine. Ma altri condòmini sono contrari a questa innovazione.
Quali sono le maggioranze assembleari necessarie (in seconda convocazione) per approvare questa opera, con ripartizione della spesa su tutti i condòmini? E quali le maggioranze per approvarla nel caso in cui i richiedenti intendano sopportare per intero la spesa, senza pretendere che vi partecipino anche i contrari?
RISPONDE L’AVVOCATO M. BETTONI
“Secondo il disposto dell’art. 1122-ter, per poter installare un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni è necessaria la presenza di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea ed almeno la metà del valore in millesimi dell’edificio.
L’attuale articolo 1122-ter ha avuto lo scopo precipuo di coprire un vuoto legislativo: infatti, prima della riforma non sussistevano norme di riferimento e la materia era soggetta a varie interpretazioni giurisprudenziali. Insomma: prima della legge di riforma n. 220/2012, non era prevista nessuna maggioranza per approvare l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno delle parti comuni del condominio. Grazie alla riforma, invece, per procedere all’installazione sulle parti comuni dell’edificio di tali impianti di videosorveglianza, è necessaria una delibera assembleare ad hoc, approvata dall’assemblea di condominio secondo la maggioranza prevista dal II comma dell’art. 1136 c.c., secondo cui “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Per quanto attiene alle spese di installazione, è possibile aderire all’opinione sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui è possibile applicare l’art. 1123 c.c., ai sensi del quale le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio – per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza – sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. L’impianto in questione dovrà riprendere esclusivamente le aree comuni di proprietà del condominio e le immagini registrate dallo stesso dovranno essere, poi, conservate sul server di sistema di videosorveglianza.