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Accesso al superbonus 110%: i requisiti dei materiali isolanti

  • Quotidiano Del Condominio
  • 16 giugno 2020

[A cura di: Rete Irene – www.reteirene.it] Il DL 34/2020 contiene le prescrizioni di carattere energetico e ambientale da applicare agli isolanti utilizzati per accedere al bonus 110% che comprendono sia le caratteristiche che devono avere i materiali, sia richieste sulla prestazione finale degli edifici.

All’art. 119 viene introdotto l’incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi realizzati dovranno determinare un salto di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe più alta.

Tra gli interventi incentivabili è compreso l’isolamento termico delle strutture opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25 % della superficie totale disperdente lorda.

L’isolamento

Entrando nello specifico delle prescrizioni sui materiali isolanti, è da evidenziare che vengono richieste sia elevate prestazioni di isolamento termico, sia il rispetto di criteri ambientali che prevedono quantità minime di contenuto di materia riciclata e ridotte emissioni di sostanze pericolose.

Per l’isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali, i valori di trasmittanza termica finali:

  • devono rispettare i valori della tabella in Appendice B, all’Allegato 1, del DM 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”
  • devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010.

Inoltre, e questo è l’elemento di novità, i materiali isolanti devono rispettare i Criteri Minimi Ambientali per i materiali isolanti (CAM) del DM 11 ottobre 2017.

Adempimenti del progettista

Il progettista ha la necessità di avere specifica documentazione tecnica a supporto sulle capacità isolanti dei materiali di progetto, quali schede tecniche dei materiali con relative dichiarazioni di prestazione (DoP): ciò sarà necessario per assicurare il miglioramento di 2 classi energetiche e predisporre l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) dell’edificio (nella sua interezza), ante e post intervento che dimostri il miglioramento.

Il progettista deve inoltre attestare e quantificare la presenza e la quantità in peso di materiali isolanti contenenti materia riciclata/recuperata e deve quindi conoscere le modalità attraverso le quali questa caratteristica può essere dimostrata dai produttori, che possono essere di diverso tipo come da DM 11 Ottobre 2017 (CAM):

  • una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

I produttori di materiali isolanti devono rilasciare, oltre ad una delle tre attestazioni sopra citate, anche un documento che dichiari l’assenza di sostanze tossiche o potenzialmente pericolose all’interno degli stessi materiali.

In definitiva il DL 34/2020 «Rilancio» introduce elementi di novità negli interventi di edilizia privata: la sostenibilità è ricercata non soltanto attraverso una sempre più elevata efficienza energetica degli edifici ma anche favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti a ridotto impatto ambientale.

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  • decreto Rilancio
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