Ammodernamento degli edifici e efficienza energetica: ecco le linee guida dell’UE
Con la Raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione, del 7 giugno 2019 sull’ammodernamento degli edifici (pubblicata in G.U.U.E. L 165 del 21 giugno 2019), in sede di recepimento dei requisiti fissati dalla direttiva UE 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e efficienza energetica, sono state fornite agli Stati membri delle Linee Guida, con lo scopo di riflettere sull’evoluzione degli edifici e del sistema energetico.
Come sottolineano i professionisti tecnici, in primis gli architetti, con la Raccomandazione vengono forniti orientamenti sulle disposizioni concernenti i sistemi tecnici per l’edilizia e le loro ispezioni, ivi compresi i requisiti sull’installazione di dispositivi autoregolanti e sui sistemi di automazione e controllo degli edifici. Ma è ritenuta fondamentale anche l’integrazione con le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, senza contare il ruolo determinante del calcolo dei fattori di energia primaria.
La raccomandazione Ue
Di seguito, il testo della Raccomandazione (UE) 2019/1019 sull’ammodernamento degli edifici.
La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, considerando quanto segue:
- L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ancor più le emissioni di gas a effetto serra di almeno un ulteriore 40% entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili e realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione, migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Unione. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 (2), fissa un obiettivo principale di efficienza energetica di almeno il 32,5% a livello di Unione per il 2030. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un obiettivo vincolante di energia proveniente da fonti rinnovabili a livello dell’Unione di almeno il 32 % entro il 2030.
- Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell’Unione, in quanto rappresentano circa il 40% del consumo finale di energia.
- L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, derivante dalla 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), incoraggia gli sforzi dell’Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenuto conto del fatto che quasi il 50% dell’energia finale dell’Unione è usata per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l’80% negli edifici (per un totale, dunque, di appunto il 40%, ndr.), il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione è legato agli sforzi di quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità all’efficienza energetica, ricorrendo al principio dell’«efficienza energetica in primis», nonché valutando l’utilizzo delle energie rinnovabili.
- La Commissione ha evidenziato l’importanza dell’efficienza energetica e il ruolo del settore edilizio per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione e la transizione verso l’energia pulita nella comunicazione sull’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia (4), nella comunicazione sulla strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (5) e nella comunicazione sulla visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (6). Quest’ultima comunicazione sottolinea che le misure di efficienza energetica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento di un’economia climaticamente neutra entro il 2050 e ridurre il consumo energetico almeno della metà rispetto al 2005.
- Per realizzare l’Unione dell’energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell’energia e garantirne il rispetto.
- La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla prestazione energetica nell’edilizia rappresenta la legislazione principale, insieme alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in materia di efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2030. La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia ha due obiettivi complementari: accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050 e promuovere l’ammodernamento di tutti gli edifici mediante tecnologie intelligenti e un collegamento più chiaro con la mobilità pulita.
- Nel 2018 la direttiva Prestazione energetica nell’edilizia è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per accelerare l’ammodernamento degli edifici nell’Unione.
- La prestazione dei sistemi tecnici per l’edilizia ha un impatto significativo sulla prestazione energetica globale degli edifici e dovrebbe pertanto essere ottimizzata. È importante far sì che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici sia improntato a un approccio integrato, che tenga conto di misure riguardanti sia l’involucro dell’edificio che i sistemi tecnici per l’edilizia.
- La legislazione nazionale che recepisce l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia deve provvedere affinché siano istituiti e attuati requisiti di impianto per un gruppo più ampio di sistemi tecnici per l’edilizia e siano introdotti nuovi requisiti per l’installazione di dispositivi autoregolanti negli edifici.
- Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici si dovrebbe migliorare la trasparenza degli attestati di prestazione energetica. La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell’articolo 8, paragrafo 9, della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia deve provvedere affinché, quando i sistemi tecnici per l’edilizia, come quelli utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell’aria o il riscaldamento dell’acqua, sono installati, sostituiti o migliorati, sia documentata la prestazione energetica globale della parte modificata oppure, se del caso, dell’intero sistema ai fini della certificazione degli edifici e della verifica della conformità.
- L’innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di favorire la decarbonizzazione generale dell’economia, anche nel settore dei trasporti. Per esempio, gli edifici possono offrire le condizioni per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, fornendo agli Stati membri, qualora lo ritengano opportuno, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia.
- I veicoli elettrici sono un’importante componente della transizione verso un’energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I regolamenti edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell’infrastruttura di ricarica nei parcheggi degli edifici residenziali e non residenziali. La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 8, della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia deve garantire la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi degli edifici.
- Nell’applicazione dei requisiti dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 8, della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la necessità di una pianificazione urbana olistica e coerente; nonché la promozione di modalità di trasporto alternative, sicure e sostenibili e della loro infrastruttura di sostegno, per esempio infrastrutture apposite per il parcheggio delle biciclette elettriche e per i veicoli delle persone a mobilità ridotta.
- Gli Stati membri dovrebbero stabilire misure volte a semplificare l’installazione dell’infrastruttura di ricarica, al fine di ovviare a ostacoli che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio, quali la frammentazione degli incentivi e le complicazioni amministrative.
- Per digitalizzare il settore edilizio, facilitando così la diffusione di abitazioni intelligenti e comunità dotate di buoni collegamenti, si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi predisposti all’intelligenza e soluzioni digitali nell’ambiente edificato.
- È importante sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia; e rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali offerti da tali funzionalità migliorate.
- Per garantire le prestazioni iniziali e continue degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento dell’aria e degli impianti di ventilazione, i regimi di ispezione dovrebbero essere concepiti per massimizzare i loro risultati. Gli articoli 14 e 15 della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia ampliano l’ambito dei sistemi tecnici per l’edilizia soggetti ad ispezioni periodiche obbligatorie o a misure alternative. Inoltre, detti articoli stabiliscono soluzioni alternative alle ispezioni basate su un sistema di automazione e controllo o monitoraggio elettronico e dettano nuovi requisiti sull’installazione di sistemi di automazione e controllo in determinati edifici non residenziali.
- L’automazione degli edifici e il monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni, in particolare nei grandi sistemi. Di conseguenza, presentano ottime potenzialità di risparmio energetico ingente ed efficace sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese. L’installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata come un’alternativa economicamente efficace alle ispezioni dei grandi edifici non residenziali e dei condomini di dimensioni sufficienti, poiché offre un rendimento sull’investimento interessante e permette di agire sulla base delle informazioni fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo. L’attuazione dei requisiti dell’articolo 14, paragrafo 4, e dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia farà sì che siano installati sistemi di automazione e controllo dell’edificio in edifici non residenziali laddove la potenza nominale degli impianti di riscaldamento o degli impianti di condizionamento dell’aria sia superiore ad una certa soglia, e laddove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile.
- Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, si dovrebbe migliorare la trasparenza dei calcoli della prestazione energetica, provvedendo alla definizione e all’applicazione coerente in tutta l’Unione di tutti i parametri necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica.
- L’allegato I della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia è stato modificato per introdurre un certo livello di trasparenza nel calcolo dei fattori di energia primaria, per garantire il ruolo centrale dell’involucro dell’edificio e per affrontare il ruolo delle fonti rinnovabili di energia in loco e extra loco.
- Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/844 entro il 10 marzo 2020.
- Il recepimento completo e l’attuazione efficace della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia modificata sono fondamentali per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del 2030 e far muovere l’Unione verso la piena decarbonizzazione dei parchi di edifici nazionali entro il 2050.
- La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia lascia agli Stati membri un ampio potere discrezionale nella concezione dei regolamenti edilizi e nell’attuazione dei requisiti tecnici relativi alle ristrutturazioni, alle certificazioni edilizie e ai sistemi tecnici per l’edilizia secondo le modalità più adatte alle condizioni climatiche e ai parchi di edifici nazionali. La presente raccomandazione mira a spiegare la sostanza di tali requisiti tecnici e i diversi modi per raggiungere gli obiettivi della direttiva. Essa inoltre presenta l’esperienza e le migliori pratiche osservate dalla Commissione tra gli Stati membri.
- La Commissione si impegna a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri nel recepimento e nell’attuazione efficace della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia. A tal fine è stata stilata la presente raccomandazione, in modo da illustrare più dettagliatamente come leggere e applicare al meglio determinate disposizioni della direttiva nel contesto del recepimento nazionale. In particolare, lo scopo è garantire una comprensione uniforme tra gli Stati membri durante la preparazione delle misure di recepimento. La presente raccomandazione non modifica gli effetti giuridici della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia né reca pregiudizio alla sua interpretazione vincolante da parte della Corte di giustizia. La presente raccomandazione riguarda argomenti contenuti nella direttiva che sono legalmente complessi, difficili da recepire e caratterizzati da un elevato potenziale in termini di impatto sull’efficienza energetica degli edifici. La presente raccomandazione è incentrata sulle disposizioni relative all’ammodernamento degli edifici e riguarda gli articoli 2, 8, 14, 15 e l’allegato I della direttiva, che contengono disposizioni relative ai sistemi tecnici per l’edilizia e alle loro ispezioni, e al calcolo della prestazione energetica degli edifici. Le disposizioni della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia relative alla ristrutturazione sono trattate in un’altra raccomandazione.
- Pertanto, la presente raccomandazione dovrebbe consentire agli Stati membri di ottenere risultati incisivi in termini di ammodernamento del parco immobiliare,
Ha adottato la presente raccomandazione:
- In sede di recepimento dei requisiti fissati dalla direttiva (UE) 2018/844, gli Stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida di cui all’allegato della presente raccomandazione.
- Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
- La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
NOTE:
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(4) Valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio L’efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 un materia di clima ed energia (SWD(2014) 255 final).
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015) 80 final).
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018) 773 final).
(7) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(8) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(9) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(10) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).
L’ALLEGATO
Per leggere e scaricare il testo dell’allegato contenente le linee guida cui si devono attenere i singoli stati membri per recepire i requisiti fissati dalla direttiva (UE) 2018/844, CLICCA QUI: https://www.insic.it/normativa/allegati/all%20RACCOMANDAZIONE%20(UE)%202019%201019.pdf