[A cura di: Confappi]
Novità sul versante del risparmio energetico in Lombardia. Sono quelle contenute nel decreto dirigenziale 18 gennaio 2016, numero 224, “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015”.
Ecco una sintesi delle principali specifiche del provvedimento pubblicato sul Bur nel 22 gennaio.
Obbligo di dotazione e allegazione dell’attestato di prestazione energetica. È confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’Ape per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali.
Interventi migliorativi da indicare nell’Ape. L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’Ape costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’Ape.
Modifica del modello di Ape. Alla quarta pagina dell’Attestato di Prestazione Energetica è aggiunta la dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”
Dotazione dell’Ape in caso di edificio privo di impianto. Le disposizioni di cui al punto 10.5 dell’Allegato al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi in cui sia previsto l’obbligo di dotazione dell’Ape.
Obbligo di allegazione all’Ape del libretto di impianto. In relazione a quanto previsto al punto 11.8 delle disposizioni allegate al Decreto n.6480 del 30.7.2015, si precisa che il libretto d’impianto deve essere obbligatoriamente allegato all’Attestato di Prestazione Energetica consegnato all’acquirente o al locatario dell’edificio, prima della stipula del contratto.
Ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi. Qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato ad un servizio energetico, occorre procedere alle verifiche previste per gli edifici di nuova costruzione. Gli ampliamenti volumetrici, i recuperi di sottotetti esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi tali per cui la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente e inferiore o uguale a 500 mc, sono assimilati a interventi di riqualificazione energetica e sono soggetti alle verifiche di cui al punto 8 delle suddette disposizioni.
Requisiti di trasmittanza termica dei serramenti in caso di riqualificazione energetica. I requisiti di trasmittanza termica dei serramenti, indicati nella tabella 15 dell’Allegato B delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015, sono definiti come segue: Zona climatica E: dall’1.1.2016 al 31.12.2016 U (W/m 2 K) = 1,80; dall’1.1.2017 U (W/m 2 K) = 1,40. Zona climatica F: dall’1.1.2016 al 31.12.2016 U (W/mq K) = 1,60; dall’1.1.2017 U (W/mq K) = 1,00.
Riqualificazione energetica dell’involucro opaco con isolamento in intercapedine o dall’interno. Si specifica che le tabelle di riferimento dell’Allegato B per quanto previsto al punto 8.3 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono la numero 12, 13, 14 e la numero 15, quest’ultima limitatamente alle chiusure tecniche opache e ai cassonetti.
Sostituzione di generatore di calore. La sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni.
Requisiti per l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa. Nel caso in cui l’installazione di un impianto termico alimentato a biomassa riguardi un edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione di primo livello, occorre procedere al calcolo dell’efficienza globale media stagionale.
Installazione di una pompa di calore con potenza non superiore a 15 kW. Nel caso in cui l’installazione della pompa di calore, pur con potenza termica non superiore a 15 kW, avvenga nell’ambito di una qualsiasi altra tipologia di intervento non si applica l’esclusione di cui al punto 4.11.
Assenza di uno dei sottosistemi dell’impianto termico o di allacciamento alla rete del gas. L’edificio oggetto di certificazione si considera privo dell’impianto termico nel caso in cui l’impianto termico in esso installato sia sprovvisto di almeno uno dei sottosistemi (generazione, distribuzione o emissione).
Riqualificazione energetica dell’impianto termico. Gli interventi sull’impianto termico che rientrano nella definizione di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, sono soggetti ai medesimi obblighi di cui al punto 8.6, 8.7, 8.8 delle disposizioni allegate al decreto 6480 del 30.7.2015.
Pompe di calore reversibili tipo split. Ai fini del calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio, qualora in un ambiente servito da impianto di riscaldamento sia presente anche un impianto in pompa di calore reversibile tipo split, quest’ultimo deve essere considerato ai fini del raffrescamento e può essere trascurato ai fini del riscaldamento.
Obbligo di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Qualora un edificio soggetto ai requisiti degli “edifici ad energia quasi zero” sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per la climatizzazione invernale e la fornitura di acqua calda sanitaria, non incorre negli obblighi relativi alla copertura dei fabbisogni di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria e della somma dei fabbisogni per la climatizzazione invernale, estiva e l’ acqua calda sanitaria, ma resta soggetto all’obbligo di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.