Il 5 luglio 2018 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha deliberato la chiusura del procedimento di inottemperanza alla Delibera dell’Autorità dell’11 maggio 2016 (PS9542), accertando la reiterazione da parte di Eni gas e luce S.p.A. della condotta consistente nell’inadeguata gestione delle istanze dei consumatori relative alla fatturazione dei consumi di elettricità e gas, a fronte del contemporaneo avvio dell’attività di riscossione.
Come spiega la stessa Authority in una nota, “il provvedimento trae origine dalle numerose segnalazioni con le quali, a decorrere dalla seconda metà del 2017, molti consumatori hanno continuato a lamentare problematiche connesse alla fatturazione dei consumi di ingente importo (“maxi conguagli”), riguardanti periodi di consumo superiori anche a cinque anni dalla data di emissione della fattura, emerse specialmente nell’ambito delle attività di recupero crediti effettuate da EGL nel corso del 2017. Le segnalazioni degli utenti riguardavano inoltre la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, le rettifiche tardive dei consumi fatturati, anche prescritti, l’omessa acquisizione delle letture o delle autoletture; l’incompletezza e/o l’inesattezza dell’informativa in bolletta”.
L’Antitrust rimarca quindi che, “nel corso del procedimento, la società ha assunto importanti iniziative a favore dei consumatori. In particolare, Eni gas e luce S.p.A. ha deciso di riconoscere automaticamente la prescrizione dei pagamenti delle bollette, tutte le volte in cui la mancata fatturazione dei consumi, entro due anni, sia riconducibile alla responsabilità della società. Negli altri casi, su istanza del consumatore, EGL riconoscerà la prescrizione biennale decorrente dal consumo di elettricità e gas, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n.205/2017) e dalle delibere ARERA del 2018. Inoltre, Eni gas e luce S.p.A. ha presentato importanti misure migliorative in tema di fatturazione e di gestione delle situazioni critiche dei reclami, al fine di superare, anche retroattivamente, le criticità emerse nel corso del procedimento”.
Tutte queste attività sono valse all’azienda un forte sconto a livello sanzionatorio. “In considerazione della rilevanza delle iniziative assunte da EGL, in particolare per il superamento del fenomeno dei “maxi conguagli”, l’Autorità ha ridotto significativamente la sanzione da irrogare a Eni gas e luce, risultata pari a 1.800.000 euro”, puntualizza ancora l’Antitrust.
Ad ogni buon conto, l’Unione nazionale consumatori, per voce del presidente, Massimiliano Dona, esulta: “È stato accolto il nostro esposto all’Antitrust in cui denunciavamo Eni gas e luce per i maxi conguagli e la prescrizione delle bollette. Ora basta con gli abusi! La società, infatti, si ostinava a non riconoscere il beneficio della prescrizione quinquennale, anche nei casi in cui questa veniva regolarmente eccepita dal cliente, come previsto dall’art. 2934 del Codice Civile. La prescrizione, che il legislatore ha appena portato a due anni proprio per evitare i maxi conguagli, deve decorrere dalla data di emissione della bolletta che il consumatore riceve a casa – precisa Dona -. Eni Gas e Luce, invece, la faceva partire da quando riceveva i dati di consumo dal distributore e, quindi, rifiutava di riconoscere la prescrizione eccepita dal consumatore. Ma non riconoscendo la prescrizione e imputando la responsabilità dei maxi conguagli alle inadempienze del distributore, si opponeva un ostacolo al legittimo esercizio dei diritti contrattuali del consumatore. Da qui il nostro esposto e la condanna. Una vittoria per i consumatori”.