Caldaie domestiche e scarico delle condense: chiarimenti del Ministero dell’Ambiente
[A cura di: Cna Installazione Impianti] Il Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, in risposta ad una serie di quesiti ha chiarito diversi aspetti relativi allo scarico delle condense: “Le risposte del Ministero – ha affermato Franco Pozzoni, Vicepresidente di CNA Installazione Impianti con delega al settore termoidraulico – semplificheranno non poco l’attività delle imprese di installazione, consentendo nuove modalità di scarico delle condense, dando certezze legislative agli operatori del settore e risolvendo, in via indiretta, anche alcuni risvolti poco comprensibili della parte quinta della norma UNI-CIG 7129:2015”.
Innanzitutto il Ministero ha definito “acque reflue domestiche” le acque di condensa delle caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole, che in miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano” chiarendo pertanto che lo scarico della sola condensa costituisce uno scarico di acque reflue domestiche, mentre lo scarico del miscuglio di condensa ed acque meteoriche viene definito come uno scarico di acque reflue urbane.
In merito agli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie il Ministero Ambiente ha specificato che sono sempre ammessi (art. 107, comma 2, DLGS 152/2006) “purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo Ente di governo dell’ambito”. Questi regolamenti potranno contenere la prescrizione che “laddove la fognatura sia di tipo separato, tutte le acque reflue domestiche siano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete nera con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori”.
Si tratta di una notevole semplificazione in quanto viene acclarato che la condensa non aggiunge particolari ed ulteriori criticità ai reflui. Inoltre, quando per “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti” si fa riferimento ad uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo, si applica quanto prescritto dall’art. 103 del già citato DLGS 152/2006 che prevede generalmente il divieto di scarico. La deroga a questo divieto (comma 1, lett. a) dell’art. 103) comunque “consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (…) per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti ed edifici isolati”. Il fatto di aver assimilato lo scarico nel pozzetto interrato allo scarico per i reflui domestici consente alle imprese installatrici di avere una ulteriore soluzione al problema.
Infine, il Ministero dell’Ambiente chiarisce che per definire i valori limite di emissione degli scarichi (v. art. 101, comma 3) il punto di riferimento del campionamento va posizionato “immediatamente a monte della immissione dello scarico nel recapito, qualunque esso sia”, intendendo con questo acque, fognature, suolo e sottosuolo. Ciò significa che i valori di emissione degli scarichi previsti dal DLGS 152/2006 non devono essere misurati all’uscita dell’impianto domestico, ma all’uscita del collettore.