[A cura di: Assotermica]
In questi giorni, in particolare sul web, si stanno diffondendo alcune informazioni false in merito ai nuovi obblighi di misurazione dei consumi energetici, come previsto dal decreto di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica (D.lgs 102/2014 del 4 luglio 2014, art. 9 comma 5). Assotermica (Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici, federata ad Anima – Confindustria) fa un po’ di chiarezza.
La contabilizzazione del calore, la cui utilità è indiscutibile, favorisce il contenimento dei consumi energetici perché permette di evidenziare a ciascuna utenza i propri consumi individuali e conseguentemente di indurre a una miglior gestione delle climatizzazione e della produzione di acqua calda. Differentemente da quanto si legge, tale misurazione del calore non è obbligatoria per gli impianti autonomi, mentre è vincolante per i condomini e gli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento.
L’obbligo d’installazione da parte delle imprese di fornitura partirà dal prossimo 31 dicembre 2016, salvo situazioni locali specifiche in cui questi obblighi sono già partiti, e sarà commisurato a valutazioni di compatibilità tecnica, di efficienza in termini di costi e di valutazione dei risparmi energetici potenziali
A riscontro di quest’analisi, c’è il testo integrale della legge, che si può leggere cliccando qui