[A cura di: Andrea Moliere, amministratore di condominio in Sestri Levante]
Ennesima scadenza ed ennesima richiesta a gran voce di proroga. Sto parlando del D.lgs 102/2014 relativo agli obblighi di contabilizzazione del riscaldamento, del quale molti paiono essersi accorti solo a due anni di distanza. Non voglio entrare nello specifico della norma, della quale si è già parlato ampiamente.
Mi soffermo, invece, su due aspetti che mi lasciano amareggiato e sfiduciato. Il primo riguarda la consueta mancanza di coerenza da parte del legislatore che, non avendo il coraggio di portare sino in fondo le scelte fatte, interviene con correttivi che risultano essere, dal mio punto di vista, peggiorativi. Mi riferisco al D.lgs.141/2016 del luglio scorso, con il quale è stata introdotta la possibilità di derogare alla normativa al verificarsi di determinate condizioni, azzerando di fatto tutte le certezze stabilite dalla precedente formulazione della norma e dando discrezionalità all’assemblea condominiale di stabilire i criteri di ripartizione, con conseguente incremento del contenzioso; da una norma tecnica che stabiliva i criteri per determinare e ripartire la quota di consumo involontario si è passati alla facoltà da parte delle assemblee, in caso di deroga, di determinarla con un massimo del 30% (ma non esclude per esempio che possa essere pari a zero) e definirne il criterio di ripartizione (parti uguali, millesimi generali, superfici radianti e chi più ne ha più ne metta). Insomma, da regole definite, giuste o sbagliate che fossero, alla completa discrezionalità e conseguente ancora maggior rischio di contenzioso.
Il secondo aspetto riguarda la posizione assunta via via in modo sempre più determinato da parte delle associazioni che gravitano intorno al mondo condominio che, invece di rendersi attori, in questi due anni, di un reale supporto per adempiere agli obblighi, si prodigano oggi nella richiesta di proroghe. Considerato che la norma è in vigore dall’estate 2014 faccio infatti veramente fatica a comprendere come tali associazioni possano oggi fare tale richiesta addebitando al legislatore le responsabilità dei mancati interventi di adeguamento nei tempi dovuti.
Non ho potuto che strabuzzare gli occhi, alcuni giorni or sono, leggendo un’intervista in cui si richiamavano addirittura le modifiche apportate alla norma nel luglio scorso (dal D.lgs.141/2016) per giustificare il ritardo dell’adempiere agli obblighi entro la scadenza del 31/12/2016 (secondo Confedilizia il 50% dei condomini). Peccato che la modifica a cui si fa riferimento, come spiegavo prima, è relativa esclusivamente ad eventuali deroghe ai criteri di ripartizione e non ha cambiato di una virgola gli aspetti relativi agli interventi da eseguire obbligatoriamente entro il 31/12/2016.
Responsabilità pubblica? Beh, questa volta non credo proprio. I tempi c’erano tutti, ma era più conveniente per la mia categoria (sì, sono un amministratore) farsi belli con i propri amministrati, illudendoli di poter schivare anche questa volta quanto previsto con chiarezza dalla legge. Si consideri che si parla di interventi che, un volta eseguita la necessaria progettazione, hanno delle tempistiche di realizzazione molto contenute. Ovvio che, essendosi ridotti all’ultimo, anche le ditte più strutturate oggi sono in grossa difficoltà e questo anche a discapito di coloro che hanno già eseguito l’intervento a tempo debito ed adesso vedono venir meno la necessaria assistenza essendo il personale impegnato ad andar dietro a chi se l’è presa comoda.
Detto questo, andate pure avanti a invocare le proroghe. Io sono contento di appartenere al 50% che ha fatto la propria parte.