[A cura di: Anit]
Che sia a livello nazionale o locale, la normativa a vario titolo inerente all’efficienza energetica degli immobili (ma anche da altri aspetti dell’edilizia residenziale) è in costante evoluzione. Anit, periodicamente fa un punto della situazione richiamando i più recenti provvedimenti entrati in vigore. Vediamo quali.
LE NUOVE UNI
Lo scorso 29 giugno sono entrate in vigore la nuova UNI 10349, la nuova UNI/TS 11300-5:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili” e la nuova UNI/TS 11300-6:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”.
AMPLIAMENTI VOLUMETRICI
Nuova Faq, con relativa risposta, pubblicata dall’Enea sulla sezione dedicata del proprio portale on line: “Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato nuova costruzione. Inoltre, la Circolare n 39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347”.
TINTEGGIATURA E CENTRALIZZATO
La Regione Piemonte con Delibera di Giunta Regionale n. 29-3386 del 30/5/2016 ha modificato la Delibera di Giunta Regionale n. 46-11968 del 4/8/2009, le principali Modifiche riguardano la rimozione dell’obbligo di isolamento in caso di tinteggiatura (in conformità al DM 26/06/2015) e deroghe sull’obbligo di impianti centralizzati. Il testo coordinato è aggiornato al 09.06.2016, ed è reso disponibile ai soli fini di facilitarne la lettura, ma non riveste carattere di ufficialità.