[A cura di: Stefano Latini – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate] Gli ultimi dati, pubblicati dal dipartimento delle Finanze, e relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, quindi, riferibili all’anno d’imposta 2018, ci forniscono, tra l’altro, un’istantanea relativamente al trend di crescita anno dopo anno dell’utilizzo, da parte dei contribuenti italiani, delle detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico.
In sostanza, i benefici fiscali per l’efficientamento energetico, in particolare delle unità abitative, continuano a “trainare” un elevato tasso di adesione, che colloca l’Italia tra i Paesi europei più avanzati. Un fattore che s’inserisce nell’attuale dinamica ridisegnata dal green-deal europeo, un programma ambizioso che pone l’Ue e i Paesi membri, al centro di un vasto progetto che guarda alla riscrittura dell’economia su basi solide di sostenibilità.
In particolare, riguardo a iniziative legate all’efficientamento delle abitazioni, proprio di recente la Commissione ha posto un obiettivo ben definito: rinnovare, nella direzione del potenziamento e nella dotazione di energie alternative e rinnovabili, 35 milioni di edifici all’interno dei confini dell’Ue entro il 2030.
In pratica, tali linee guida trovano nell’Italia un attore già in fase avanzata nel raggiungimento dell’obiettivo.
In sostanza, nel 2018, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, l’opzione fiscalmente green ha interessato quasi 3 milioni di contribuenti (2.771.641 per l’esattezza), i quali a fronte di più di 3 miliardi di euro di spese, hanno beneficiato di oltre 1,6 miliardi di euro di rimborsi fiscali, che generalmente si concretizzano sui conti correnti dei beneficiari nel mese di luglio o entro settembre, a seconda del modello di dichiarazione utilizzato.
Scomponendo il dato su base regionale, sono i contribuenti lombardi che si confermano, in termini assoluti, più orientati a investire nell’efficientamento energetico delle proprie abitazioni.
Questo per quanto riguarda i dati assoluti.
Passando invece alla lettura delle statistiche del dipartimento delle Finanze su base relativa, emerge come i rimborsi pro-capite più alti, in media, siano stati percepiti dai contribuenti delle due Province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, i residenti in quest’ultima Provincia, che hanno scelto di investire nell’efficientamento energetico delle proprie abitazioni, hanno ricevuto, in media, 1.160 euro, mentre i loro vicini della Provincia di Trento, 910 euro.
Al terzo posto i veneti, che in media hanno ricevuto 800 euro di rimborsi.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55%, attualmente del 65%) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dell’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (l’imposta sul reddito delle società) concesse a condizione che gli interventi effettuati aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, tali spese sono indirizzate a lavori che hanno le seguenti finalità:
Le norme che hanno introdotto l’agevolazione per la prima volta furono previste nella Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 344 a 349).
Successivamente, la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato, inoltre, ampliato ad altre tipologie di interventi.
In particolare, l’articolo 4, comma 4, del Dl n. 201/2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30mila euro.
E ancora, il Dl n. 63/2013 (articolo 14), nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013, ha elevato la misura al 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma ha previsto l’applicazione della detrazione d’imposta del 65% per le spese sostenute.
Infine, lo stesso decreto legge ha previsto che l’Enea effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione sia sui singoli edifici sia sulle parti comuni dei condomini (articolo 14, comma 3-bis).
L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime.
È istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici spa. (Gse) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il comma 175, del Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), alla lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della citata detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Ricapitolando, quindi, ricordiamo che, nel dettaglio, le detrazioni scattano per:
Il comma 175, prima richiamato, inoltre, proroga la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 anche per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e dispone anche inoltre la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che stabilivano rispettivamente: