Una serie di domande con le relative risposte da parte del Ministero dello Sviluppo economico, (Mise) allo scopo di fornire i chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Nel documento ministeriale, che riportiamo di seguito, è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza ed è fornito il relativo chiarimento. La risposta alle Faq è stata predisposta con il supporto tecnico di Enea e Cti e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
DM REQUISITI MINIMI
D. Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla verifica dell’EPgl,tot o dell’EPgl,nren?
R. Si procede alla verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all’indice EPgl,tot, limite calcolato per il corrispondente anno di vigenza. Oltre a ciò, si procede alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti al punto 3.3. Non è prevista la verifica dell’EPgl,nren.
D. L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili in un edificio ad energia quasi zero è costituito esclusivamente dalla copertura del 50% della somma dei consumi previsti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 del DLgs 28/2011)?
R. Il riferimento al paragrafo 1, lettera c) dell’Allegato 3 è da intendersi esplicativo della quota da fonti rinnovabili da garantire (50% della somma di ACS, riscaldamento e raffrescamento) a prescindere dalla decorrenza; l’obbligo di integrazione si riferisce comunque a tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 3 (50% di ACS e potenza elettrica installata).
D. Ai fini dell’identificazione di un edificio ad energia quasi zero, rimane valido quanto previsto ai punti 5, 6, 7 e 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28?
R. Sì
D. Come vanno interpretati gli obblighi di cui al comma 2 dell’Allegato 3 del D.Lgs 28/11 nel caso di utilizzo di una pompa di calore elettrica e del fotovoltaico?
R. Il comma 2 dell’Allegato 3 del D.Lgs 28/11 si riferisce esclusivamente ai dispositivi o impianti che utilizzino l’energia elettrica tramite effetto Joule.
D. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas deve essere intesa come cambio di tipologia di generatore?
R. Non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.
D. Le verifiche di H’T e Asol/Asup,utile sono richieste per unità immobiliare o per intero fabbricato?
R. La verifica dell’H’T e Asol/Asup,utile si effettua per unità immobiliare.
DM LINEE GUIDA APE
D. Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi Ape seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?
Possono prospettarsi più casi:
* Visto che nella normativa si fa riferimento alla data di richiesta del permesso a costruire, i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente e nella redazione dell’Ape/Aqe finale si fa riferimento alle vecchie linee guida, a meno che non intervengano variazioni tali da richiedere un nuovo permesso a costruire;
* Oppure i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente, mentre la redazione dell’Ape/Aqe va fatta secondo le nuove linee guida (ma in questo caso verranno analizzati solo riscaldamento e aCS o comunque tutti i servizi?)
* Oppure sia requisiti minimi che linee guida non seguono “la regola” della data della richiesta del permesso a costruire e quindi si applicano i nuovi decreti anche alle pratiche edilizie in corso.
C’è la possibilità di scegliere tra APE vecchio e metodo nuovo?
R. I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’Aqe a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (Dm interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’Ape. Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo Ape può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica.
D. Quali, tra gli edifici della categoria E.1, sono le destinazioni d’uso “residenziali”? Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto?
R. Ai fini della compilazione dell’Ape e nell’ambito del Dm Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:
* E.1.(1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sottocategorie:
* E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;
* E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.
I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali. Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13). Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l’obbligo di determinazione dell’indice di prestazione per l’illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia lo stesso anche per il servizio di trasporto.
D. È ammessa la possibilità di produrre un Ape nel quale sia indicato contemporaneamente residenziale e non residenziale?
R. No, poiché secondo quanto indicato all’articolo 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente.
D. Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità immobiliari?
R. Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta mono-familiare, una palazzina uffici, un hotel). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005.
L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta mono-familiare, una palazzina uffici, un hotel). La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’Ape sono ad essa riferiti.
D. È necessario indicare i servizi energetici effettivamente presenti nell’edificio oppure i servizi energetici valutati nel calcolo della prestazione energetica?
R. È necessario indicare i servizi energetici valutati o, eventualmente, “simulati” nel calcolo della prestazione energetica. Per esempio nel caso in cui un edificio residenziale non sia riscaldato e non abbia l’impianto di produzione dell’ACS (acqua calda sanitaria) essi saranno comunque indicati tra i servizi perché è necessario simularli. Per tenere traccia del fatto che i consumi indicati sono stati calcolati “simulando” la presenza di un impianto fittizio/convenzionale, si indichi, nella tabella degli impianti a pagina 3 dell’attestato, “impianto simulato in quanto assente”. In questo caso non si compilano i campi delle potenze ecc. ma solo le efficienze medie e i fabbisogni EP “simulati”.
D. Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale. Nel caso di unità dotate di impianto di climatizzazione estiva, ma nelle quali non è presente l’impianto di riscaldamento, è necessario simulare l’impianto di climatizzazione invernale come sempre presente?
R. Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto: “il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
D. Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di prestazione energetica?
R. Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005: “La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica. Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere prUNI/TS 11300-5). Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.
D. In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di riscaldamento, ha senso inserire le raccomandazioni? Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima prestazione energetica?
R. Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.
D. Il tempo di ritorno è un tempo di ritorno semplice o un VAN?
R. Per tempo di ritorno nella redazione dell’Ape si intende il tempo di ritorno semplice.
D. Cosa si intende per “impianti combinati”?
R. Per “impianto combinato” si intende un impianto asservente più servizi energetici. Suggeriamo comunque di non compilare tale riga in quanto i generatori sono già presenti nelle righe relative ai vari servizi.
D. Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”?
R. Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc.. Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: la potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il minieolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in mq.
D. Cosa indicare come potenza dell’impianto nel caso di trasporto di cose e persone?
R. Si indichi la somma delle potenze elettriche dei motori degli ascensori e delle scale mobili.
D. Come si compilano i campi relativi alle caratteristiche costruttive?
R. Si propone di scegliere l’informazione prevalente in termini di superficie per copertura, struttura, telaio, vetro e ombreggiatura. Per quanto riguarda le superfici, si propone di sommare la totalità delle aree di telaio presenti, anche di tipologia diversa. Con la medesima logica saranno quindi inserite le superfici di vetro e ombreggiatura (intendendo esclusi gli aggetti verticali, orizzontali e le ostruzioni esterne).