Riqualificazione degli immobili e detrazioni fiscali. È una delle tematiche che suscitano maggiori perplessità nei contribuenti, che sempre più spesso si rivolgono al servizio di consulenza on line di FiscoOggi – l’organo d’informazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – per sottoporre i propri dubbi. Di seguito 3 quesiti e le relative risposte fornite da Gennaro Napolitano, l’esperto che cura la rubrica.
D. È possibile usufruire della detrazione per risparmio energetico in caso di spese pagate tramite finanziamento?
R. La detrazione d’imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest’ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).
D. In cosa consiste la detrazione per l’acquisto di case antisismiche?
R. Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto al “sisma bonus potenziato” (detrazioni d’imposta del 70% o dell’80% a seconda che dai lavori derivi rispettivamente il passaggio a una o due classi di rischio inferiore) sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto (entro un ammontare massimo di 96mila euro). Per beneficiare dell’agevolazione le imprese, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, devono vendere l’immobile. Si ricorda, infine, che i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).
D. Per quali tipologie di interventi di recupero edilizio è necessario inviare la documentazione all’Enea?
R. La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che danno diritto alla detrazione d’imposta per le ristrutturazioni edilizie (attualmente del 50%) e che comportano il conseguimento di risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, occorre trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sui lavori effettuati (articolo 1, comma 3, legge 205/2017). L’invio della documentazione va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it e deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data. L’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di invio è disponibile sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.