“La climatizzazione degli ambienti: guida per l’esercizio, il
controllo e la manutenzione degli impianti termici”. È questo il titolo del
manuale pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da Enea
in collaborazione con Assotermica e con il contributo di: Adiconsum,
Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente. Di
seguito, i contenuti salienti.
INTRODUZIONE
Per far funzionare gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e
per produrre acqua calda sanitaria usiamo oltre l’80% dell’energia che
consumiamo ogni anno nelle nostre case. Una percentuale che può aumentare o
diminuire di molto in funzione della zona climatica di appartenenza e di scelte
personali come le ore di accensione, la temperatura che si mantiene nei locali
e la tipologia di impianto che abbiamo installato. Ma una cosa è certa: una
precisa regolazione e una corretta manutenzione consentono di ridurre
sensibilmente i consumi di questi impianti e con essi anche la spesa che
sosteniamo per farli funzionare.
Nel nostro Paese una normativa in continua evoluzione. Sono due, in
particolare, gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano sia tutti i
cittadini sia gli addetti ai lavori :
* il D.P.R.16 aprile 2013, n.74 – entrato in vigore il 12 luglio 2013
– che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua per usi igienici e sanitari;
* il D.M. 10 febbraio 2014 che introduce e definisce il nuovo modello
di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di
controllo di efficienza energetica.
Rispettare la normativa vigente è un obbligo di legge. Esistono, però,
almeno altri 5 buoni motivi per garantire una corretta manutenzione degli
impianti di climatizzazione:
* maggior sicurezza per gli utenti;
* maggiore tutela della salute;
* riduzione dei consumi energetici;
* risparmio economico;
* minori emissioni e minore inquinamento.
Di seguito è descritto tutto quel che occorre sapere per avere
impianti efficienti e ben regolati e adempiere agli obblighi di legge: quale è
la temperatura ideale da tenere in casa, come e quando eseguire i controlli di
efficienza energetica, i limiti di emissioni consentiti, e per le caldaie, chi
è e quali sono i compiti del responsabile dell’impianto, che cos’e il libretto
d’impianto, chi esegue e come avvengono le ispezioni, ecc..
DEFINIZIONE
L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o
raffrescare gli ambienti. Tra gli impianti termici devono essere annoverati:
* tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale, per il
riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per
la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze
(impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil,
aerotermi, radiatori, ecc…);
* tutti gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di
pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc…).
Sono impianti termici:
– impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati
a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di
esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore );
– stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia
radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la
somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità
per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW;
– impianti di climatizzazione estiva;
– impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità
di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari
residenziali o assimilate. Appartengono a questa categoria ad esempio:
a) applicazioni per palestre o centri sportivi;
b) produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria;
c) impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi
cogenerativi.
Non sono invece impianti termici i singoli scaldabagni, i sistemi di
esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola
unità immobiliare, nonché gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il
raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e
neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla
finestra.
IL RESPONSABILE
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di
efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. In
generale, il responsabile dell’impianto termico è il proprietario
dell’impianto. Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
* nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è
l’inquilino;
* nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è
l’amministratore di condominio;
* nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato.
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un
“terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del
Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente si
tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e
manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
a) riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;
b) diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione
ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
c) ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
d) risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di
singole unità immobiliari residenziali in cui i generatori non siano installati
in locale dedicato solo a questo.
NUOVO LIBRETTO
Il libretto d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni
impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e,
nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e
tutti gli interventi di controllo effettuati. N
el Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un
nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce sia il vecchio libretto
riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello
riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW). Il nuovo libretto si
applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di
climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o
allacciati al teleriscaldamento. Il libretto è di tipo modulare, pertanto, sono
da compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso
specifico.
Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore,
deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo.
La sostituzione deve essere effettuata contestualmente alla prima manutenzione
eseguita dopo il 15 ottobre 2014. Per le pompe di calore e le macchine
frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di
impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura”
previsto dal DPR 43/2012 e pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente.
LA TEMPERATURA
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale,
la media delle temperature nei singoli ambienti riscaldati non deve superare:
* 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assimilabili;
* 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la
media delle temperature nei singoli ambienti raffrescati non deve essere minore
di 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Regolare la temperatura ambiente è molto importante. Per ogni grado
centigrado (°C) in più i consumi aumentano dal 5 al 10%. In inverno suggeriamo
di non superare i 18-19 °C di giorno e i 16 °C di notte. E in estate di non
andare oltre i 5 gradi di differenza tra la temperatura esterna e quella
interna. In alcuni casi è sufficiente attivare la sola funzione
“deumidificazione”.
L’ACCENSIONE
L’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione
invernale delle civili abitazioni è consentita in un periodo mensile e
giornaliero ben definito, che varia secondo 6 zone climatiche, dalla più calda
alla più fredda, determinate in base ai gradi-giorno dei comuni italiani:
* Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
* Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
* Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
* Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
* Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
* Zona F: nessuna limitazione.
I gradi-giorno di tutti i comuni d’Italia e le relative fasce
climatiche, sono stati pubblicati con il DPR 412/1993. Al di fuori di tali
periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di
situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una
durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via
ordinaria. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati
nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Per alcune
tipologie di impianto e per particolari sistemi di regolazione non si applicano
le limitazioni circa gli orari di accensione (per approfondimenti consultare il
DPR 74/2013).
IL CONTROLLO
Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli
periodici che hanno una duplice finalità:
* garantire una maggiore sicurezza;
* mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara.
Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto,
devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro
per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Soltanto alcune semplici
manutenzioni, quali la pulizia dei filtri aria dei sistemi split, possono
essere eseguiti dal responsabile stesso o da un suo incaricato.
LA MANUTENZIONE
La manutenzione è l’insieme delle operazioni utili a preservare nel
tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della
sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia. Le
tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono
riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei
libretti d’uso e manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni
tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal
fabbricante degli apparecchi.
Gli installatori e i manutentori devono definire e dichiarare
esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre
riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del
fabbricante degli apparecchi:
* quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita
l’impianto;
* con quale frequenza le operazioni vadano eseguite.
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report
della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti
pertinenti. L’intervento di manutenzione, compreso il report che ne deriva, non
coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica.
L’EFFICIENZA
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la
redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere
eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con una cadenza
pre-determinata. Quindi, se le operazioni di manutenzione sono più frequenti di
quanto previsto, non è sempre obbligatorio eseguire il controllo di efficienza
energetica.
Sono soggetti a controllo efficienza energetica:
* impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale superiore a 10 kW;
* impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza
termica utile nominale superiore a 12 kW.
Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono alla somma delle
potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere, che si esegue
soltanto quando essi agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. In altre
parole, le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi
frigo (condizionamento e pompe di calore) sono indipendenti. Per esempio, non
si esegue la somma delle potenze per una caldaia alimentata a metano e una
pompa di calore per il riscaldamento ambientale, del tutto indipendenti, oppure
per due o più macchine frigorifere, anche con funzionamento a pompa di calore,
indipendenti tra loro.
Il controllo dell’efficienza energetica deve inoltre essere
effettuato:
* all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della
ditta installatrice;
* nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come ad esempio il generatore di calore;
* nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma
tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore deve redigere
e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica in tre copie
di cui:
* una copia è trattenuta dal manutentore stesso;
* una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega
al libretto di impianto;
* una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità competente
per le ispezioni (in genere Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per il
restante territorio o organismo esterno da queste delegato). A quest’ultima
copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo” istituito dalla
Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni
degli impianti termici.
Esempio. Proviamo a chiarire le frequenze della manutenzione e quelle del
controllo di efficienza energetica con un esempio pratico. Poniamo il caso di
una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW. Sul
libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la
manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e il
manutentore ha rilasciato una dichiarazione in cui è formalmente esplicitata
tale frequenza. La normativa prevede per questo tipo di impianti che i
controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni. Cosa deve fare
l’utente? Dovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio
annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non
diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza.
In occasione della manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un
controllo di efficienza energetica.
LE ISPEZIONI
Sono soggetti ad ispezione da parte delle amministrazioni competenti o
da parte dell’organismo da queste delegato, gli impianti termici di potenza
termica utile non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale non inferiore a 12 kW. Per gli impianti di climatizzazione invernale
di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas
(metano o gpl) e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica
utile nominale compresa tra 12 e 100 kW il controllo documentale, da parte
dell’autorità competente, del rapporto di controllo di efficienza energetica è
sostitutivo dell’ispezione. Per questi impianti il controllo in campo viene
effettuato solo se il rapporto di efficienza energetica presenta delle
criticità. Per tutte le altre tipologie di impianto l’ispezione comprende il
controllo in campo del sistema. Per chi ha inviato il rapporto di efficienza
energetica nei tempi prescritti, munito del “bollino” o del “segno
identificativo” e che non presenta criticità, l’ispezione in campo è gratuita,
per tutti gli altri è a pagamento.
LE SANZIONI
L’art. 15 del D.lgs 192/05 e s.m.i prevede sanzioni nei confronti del:
* responsabile dell’impianto:
“5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore
del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti
di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000
euro”;
* manutentore: “6.
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a
redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo
7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e
non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di
controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti”.
LA NORMATIVA
* Legge 10/91: Norme per
l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia;
* DPR 412/93: Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio
1991, n. 10;
* DM 37/08: Regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2005, riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
* DM 22/11/2012: Modifica
del decreto 26 giugno 2009, recante: “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”;
* D.lgs. 192/05: Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
* D.lgs 311/2006:
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell’edilizia;
* DPR 74/2013:
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
* Legge 90/2013:
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale;
* DM 10/02/2014: Modelli di libretto di impianto per la
climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 74/2013.