[A cura di: ing. Enrico Genova, ENEA – www.enea.it] Gli elementi tecnici che compongono l’involucro edilizio contribuiscono sensibilmente al fabbisogno termico e alla qualità ambientale interna della costruzione, dunque alle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto. Particolare rilievo assumono le chiusure verticali, alle quali corrisponde una porzione consistente della superficie disperdente d’involucro, specialmente negli edifici multipiano.
Molteplici misure d’intervento mirano a ridurre la trasmittanza termica delle pareti, a migliorarne le prestazioni termiche dinamiche, a regolarne gli scambi per irraggiamento. L’efficacia delle diverse soluzioni è legata alle condizioni climatiche locali, alle peculiarità morfologiche, costruttive e distributive dell’edificio, al rapporto fra questo e l’ambiente che lo circonda.
Notevole interesse suscita l’applicazione di uno strato funzionale d’isolamento termico sul paramento esterno, mediante i cosiddetti sistemi “a cappotto” o ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), in merito ai quali sono stati pubblicati nel 2018 il rapporto tecnico UNI/TR 11715 e la norma UNI 11716. Essi consentono di limitare le lavorazioni negli ambienti interni e di mantenere inalterata la superficie utile delle unità immobiliari. La necessità di un progetto unitario, che interessi le parti comuni dell’edificio e la facies dello stesso, rende evidente il ruolo del condominio nella realizzazione dell’intervento.
L’applicazione di un “cappotto termico” può beneficiare delle detrazioni per:
Le tre agevolazioni, alternative fra loro, si distinguono per l’ammontare complessivo di spesa, per l’aliquota di detrazione, per i requisiti tecnici da soddisfare affinché l’intervento sia giudicato ammissibile.
Il “bonus casa”, disciplinato dall’articolo 16-bis del D.P.R. 917 del 1986, è destinato al recupero del patrimonio residenziale esistente. Consente di detrarre dall’IRPEF, attraverso dieci quote annuali di pari importo, una cifra corrispondente al 50% delle spese sostenute fino a un ammontare massimo delle stesse di 96.000 euro; il limite di spesa, se gli interventi riguardano le parti comuni, si applica a ciascuna unità immobiliare. Rispetto ai valori fissati dal D.P.R. 917 del 1986, rispettivamente 36% e 48.000 euro, l’aliquota e il limite di spesa sono stati innalzati dal D.L. 83 del 2012; l’incremento, successivamente prorogato, trova conferma nell’attuale legge di bilancio (L. 160 del 2019). L’agevolazione, che solo per le parti comuni ammette le opere di manutenzione ordinaria, include gli interventi volti a conseguire risparmi energetici, come l’applicazione di un sistema d’isolamento “a cappotto”.
L’“ecobonus”, istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES (solo per immobili strumentali) pari a una quota delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, anche a destinazione non residenziale. È suddiviso in dieci quote annuali di pari importo ma, diversamente dal “bonus casa”, consente un meccanismo alternativo di fruizione mediante cessione del credito. Questa, ammessa dal 2016 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, è stata più volte modificata dal Legislatore, che successivamente l’ha estesa agli interventi sulle singole unità immobiliari. L’Agenzia delle Entrate ne ha specificato le modalità di fruizione attraverso diversi provvedimenti, fra i quali spiccano quelli del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019. Una seconda alternativa all’utilizzo diretto della detrazione è stata introdotta dal D.L. 34 del 2019 e consiste in un contributo di pari ammontare in forma di sconto sul corrispettivo dovuto. La legge di bilancio per il 2020 ha limitato quest’alternativa ai soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello che riguardino parti comuni condominiali e abbiano un importo di almeno 200.000 euro.
Molteplici disposizioni legislative hanno modificato gli interventi ammessi all’“ecobonus”, i relativi requisiti, le aliquote e i limiti di detrazione. Per la coibentazione dell’involucro – riconducibile all’articolo 1, comma 345, della L. 296 del 2006 – la legge di bilancio per il 2020 ha confermato la percentuale di detrazione al 65% e il limite massimo a 60.000 euro per unità immobiliare. Se il “bonus casa” richiede il rispetto della vigente legislazione nazionale e locale sull’efficienza e le prestazioni energetiche degli edifici, l’“ecobonus” prescrive il soddisfacimento di ulteriori requisiti tecnici. Affinché la coibentazione delle chiusure verticali sia agevolata, l’edificio sul quale si opera dev’essere dotato d’impianto termico e l’intervento, oltre a riguardare componenti già esistenti e posti a delimitare il volume riscaldato, deve rispettare i limiti di trasmittanza termica fissati dal D.M. 26 gennaio 2010 (tabella 2).
Nel contesto dell’“ecobonus”, l’attenzione alle parti comuni condominiali è evidente nell’articolo 14, comma 2-quater, del D.L. 63 del 2013 (convertito dalla L. 90 del 2013). Per le spese sostenute dall’inizio del 2017 alla fine del 2021, infatti, la riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali è stimolata attraverso agevolazioni particolarmente vantaggiose. In particolare, se l’intervento interessa l’involucro per più del 25% della superficie disperdente lorda, configurandosi dunque come ristrutturazione importante di secondo livello, la detrazione spetta nella misura del 70%, con un ammontare complessivo di spesa pari al prodotto fra 40.000 euro e il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Nuovamente, l’agevolazione fiscale è destinata a edifici dotati d’impianto termico e interessa la riqualificazione di componenti esistenti d’involucro; questi, oltre a delimitare il volume riscaldato, prima dei lavori devono avere una trasmittanza superiore alle soglie fissate dal D.M. 26 gennaio 2010 (tabella 2) e, a intervento realizzato, devono conseguire valori inferiori o uguali a tali limiti.
Se l’intervento migliora la prestazione energetica invernale ed estiva dell’edificio in misura sufficiente almeno a mutarne la qualità da “bassa” in “media” (secondo le tabelle 3 e 4 del D.M. 26 giugno 2015, “Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici”), si applica un’aliquota del 75%.
Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio del 2018, se gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali coniugano la riqualificazione energetica dell’involucro con una riduzione della classe di rischio sismico, l’aliquota cresce ulteriormente (80% e 85% per una riduzione pari rispettivamente a una e due classi), e con essa l’ammontare complessivo di spesa (136.000 euro per il numero di unità immobiliari). Questa detrazione per misure combinate è alternativa sia a quella con aliquota del 70% o 75% sia a quella per interventi antisismici realizzati su parti comuni condominiali.
Il “bonus facciate”, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160 del 2019), consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES pari al 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici ricadenti in zone A o B (D.M. 1444 del 1968) o a queste assimilabili. Anch’esso suddiviso in dieci quote annuali di pari importo, non prevede un limite massimo di spesa ammissibile. Di contro, non è consentito il ricorso alla cessione del credito o allo sconto sul corrispettivo dovuto. Gli interventi agevolati riguardano esclusivamente le parti d’involucro visibili dall’esterno e includono i lavori volti a migliorare le prestazioni termiche dei componenti opachi, anche in assenza di un impianto di riscaldamento. L’isolamento “a cappotto” delle facciate visibili dall’esterno può dunque beneficiare del “bonus facciate”, purché la riduzione di trasmittanza termica rispetti i requisiti tecnici definiti dal D.M. 26 giugno 2015 (“decreto requisiti minimi”) e dal D.M. 26 gennaio 2010.
I risparmi energetici conseguiti mediante interventi agevolati dalle detrazioni per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e recupero delle facciate sono monitorati dall’ENEA, che illustra i risultati dell’analisi in un resoconto annuale. In quest’ottica, secondo quanto stabilito dal D.M. 19 febbraio 2007 (e successive modificazioni), chi intende avvalersi dell’“ecobonus” è tenuto a trasmettere all’ENEA, entro novanta giorni dalla data di fine dei lavori, una scheda descrittiva degli interventi realizzati. Analoghi adempimenti valgono – nel contesto del “bonus casa” – per gli interventi conclusi dal 2018 che comportano risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, e – nell’ambito del “bonus facciate” – per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per più del 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Il dettaglio informativo richiesto nella comunicazione dei dati è maggiore per l’“ecobonus” e per il “bonus facciate”. Inoltre per questi, diversamente dal “bonus casa”, la scheda descrittiva dev’essere compilata e sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto al proprio albo professionale. Per tutte le detrazioni, invece, la procedura di trasmissione è snellita se riguarda lavori svolti su parti comuni condominiali, poiché la comunicazione da inviare all’ENEA non è specifica per unità immobiliare ma riporta i dati dell’intervento nella sua interezza.
Oltre al maggior dettaglio di informazioni, l’“ecobonus”e il “bonus facciata” richiedono una più nutrita documentazione tecnica, specificata nei vademecum che l’ENEA ha predisposto per ciascun intervento ammesso all’agevolazione. Questi documenti, insieme ad altri di carattere amministrativo, devono essere conservati per dimostrare la sussistenza dei requisiti d’accesso al beneficio fiscale. Infatti, nel contesto dell’“ecobonus”, la legge di bilancio per il 2017 ha introdotto controlli a campione sugli interventi di riqualificazione dell’involucro di parti comuni condominiali. Il compito delle verifiche documentali e in situ, che la successiva legge di bilancio ha esteso a tutti gli interventi agevolati dall’“ecobonus” e quella attuale al “bonus facciate”, è attribuito all’ENEA, secondo le modalità definite dal D.M. 11 maggio 2018.
I requisiti e gli adempimenti connessi alle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e recupero delle facciate rendono opportuna l’elaborazione di un quadro informativo, che sia costantemente aggiornato rispetto alla legislazione vigente. A tal fine l’ENEA, tramite un portale dedicato (detrazionifiscali.enea.it), rende disponibili guide, risposte ai quesiti più frequenti, vademecum, che, integrati con i documenti redatti dall’Agenzia delle Entrate, possano costituire un valido supporto per il contribuente e per il tecnico professionista.