[A cura di: D. Prisinzano, D. A. Matera – ENEA – www.enea.it] Il recente DL 34/2020 “decreto rilancio” convertito in legge con L. 77/2020 reca un pacchetto di stimoli in vari campi teso al rilancio del Paese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. Tra le misure fiscali, quelle riportate agli artt. 119 e 121, intervengono in maniera significativa sulle detrazioni fiscali di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013 inerenti gli interventi di: efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici su edifici (condominiali, unifamiliari ed unità immobiliari funzionalmente indipendenti).
L’art. 119 dispone una rimodulazione della percentuale di detrazione e periodo di ripartizione delle spese sostenute pari rispettivamente al 110% e cinque anni per varie tipologie di intervento ivi compresi quelli di efficientamento energetico su involucro ed impianti.
L’art. 121 ridefinisce il quadro di applicazione degli istituti già previsti da precedenti disposti di legge quali lo “sconto in fattura sul corrispettivo dovuto” e la “cessione del credito d’imposta” estendendo l’applicazione oltre a gli interventi previsti dall’art. 119 anche a tutti gli interventi previsti da Ecobonus, Sismabonus e Bonus casa.
La norma si applica in genere agli edifici condominiali, unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (unità immobiliari indipendenti) ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni di tipo ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Gli aventi diritto risultano:
a) i condomìni;
b) le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari ad eccezione degli interventi di efficientamento energetico;
c) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari per un numero massimo di due unità fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, relativamente agli interventi efficientamento energetico;
d) gli istituti autonomi case popolari (IACP);
e) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
g) le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi previsti dall’art. 119 vengono distinti in “trainanti” e “trainati”.
Gli interventi “trainanti” sono quelli individuati ai commi 1 e 4 e inerenti interventi di efficientamento energetico su involucro ed impianto e riduzione del rischio sismico.
Essi possono essere realizzati in maniera indipendente.
Gli interventi “trainati” sono individuati ai commi 2, 4bis, 5, 6 e 8 e sono rispettivamente:
Gli interventi “trainati” possono essere realizzati solo se eseguiti in maniera congiunta ad uno o più degli interventi “trainanti” con la contestuale applicazione (percentuale di detrazione e periodo di ripartizione) previsti per gli interventi “trainanti”.
La tabella riporta gli interventi “trainati” e “trainanti” e rispettive propedeuticità.
Nello sviluppo si porrà attenzione sugli interventi di efficientamento energetico.
Gli interventi di efficientamento “trainanti” sono previsti al cm. 1 pt. a), b), c) dell’art. 119 e riguardano:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate in edifici condominiali, edifici unifamiliari ed unità immobiliari indipendenti;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
Le caratteristiche/obblighi comuni agli interventi a), b), c) sono:
L’asseverazione è un istituto già applicato per la rispondenza di vari interventi relativi all’Ecobonus, qui viene ampliata contemplando anche la congruità delle spese sostenute e definita nei modi e nelle specifiche di trasmissione ad ENEA.
Le caratteristiche/obblighi specifici degli interventi a), b), c) sono:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache:
b) interventi sulle parti comuni di sostituzione impianti climatizzazione invernali:
c) interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unita immobiliari indipendenti di sostituzione impianti climatizzazione invernali:
Gli interventi di efficientamento “trainati” sono previsti al comma 2 dell’art. 119. Essi sono tutti quelli di cui all’art. 14 DL 63/2013 (Ecobonus) per quanto applicabili (sostituzione infissi, schermature solari, building automation, etc.). La condizione necessaria è che vengano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”.
Gli interventi trainati possono essere realizzati anche sulle singole unità immobiliari costituenti l’edificio.
Agli interventi “trainati” si applicano la stessa percentuale e periodo di detrazione rispettivamente del 110% e di 5 anni degli interventi “trainati”, i limiti di spesa o di detrazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente.
Riguardo i requisiti da rispettare sono quelli già descritti per gli interventi “trainanti” e quindi:
Il rispetto dell’obbligo, per gli interventi “trainati”, di essere realizzati congiuntamente ad uno o più degli interventi “trainanti” ha due deroghe:
In questi due casi pertanto tutti gli interventi “trainati” sono realizzabili indipendentemente dalla realizzazione degli interventi “trainanti”, restano confermati i requisiti da rispettare (requisiti minimi, e doppio salto di classe energetica).
Tra gli interventi “trainati” importanti per il miglioramento delle caratteristiche energetiche degli edifici vi è la produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo. Tali interventi previsti ai commi 5 e 6 dell’art.119, per aver accesso all’incentivo maggiorato, devono essere realizzati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi di efficientamento energetico realizzati nel corso di demolizioni e ricostruzioni di edifici secondo art. 3, cm. 1, lt. d) del D.P.R. 380/2001 “testo unico edilizia” sono ammessi all’agevolazione maggiorata nei limiti e nel rispetto dei criteri minimi previsti dai cm 1 e 2 art. 119 sopra descritti.
Nel caso si acceda allo sconto in fattura o alla cessione del credito è necessaria/o:
Le modalità ed i criteri per l’accesso allo sconto in fattura o alla cessione del credito sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 283847/2020 del 08.08.2020. La stessa Agenzia ha provveduto ad emanare i primi chiarimenti riguardanti l’applicazione degli artt. 119 e 121 del DL 19.05.2020 n. 34 con la Circolare 24/E del 08.08.2020.
Il patrimonio edilizio italiano è caratterizzato da una rilevante vetustà, oltre il 70% delle costruzioni risultano costruite prima degli anni ’80.
La necessità di interventi profondi che riguardino l’edificio inteso come involucro ed impianti è importante sia per il rispetto degli obblighi di riduzione dei consumi di energia primaria, che per i risparmi economici che tali interventi possono garantire. Il potenziamento introdotto agli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici è una strategia importante per incidere sul rinnovamento profondo degli edifici.
Le configurazioni degli interventi realizzabili sono molteplici, devono essere però ben congegnati, con una progettazione accurata che preveda un’attenta analisi dello stato iniziale dell’edificio.
Altro aspetto importante è la verifica della capienza fiscale del contribuente in ordine alla miglior scelta di utilizzo della detrazione fiscale (diretta, sconto o cessione del credito) che ne permetta il completo utilizzo della quota spettante a fronte della spessa sostenuta per l’intervento.