[A cura di: ing. Deborah De Angelis, Cristoforetti Servizi Energia Spa] Sono ormai passati più di 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che – all’art.9 comma 5 – per “favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime di ciascun centro di consumo individuale”, istituiva, di fatto, l’obbligo all’installazione di sistemi – diretti o indiretti – destinati alla contabilizzazione dei consumi.
Da quella data si sono susseguiti chiarimenti e precisazioni per cercare di rendere maggiormente adattabile alla realtà dei casi la generalità dell’obbligo. Infatti nel 2016, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 141, l’assunto dell’art.9 viene modificato in: “Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime”.
Scompare pertanto l’indicazione “individuale” – che generava alcune perplessità – ma rimane il corretto riferimento alla suddivisione delle spese fra le unità immobiliari presenti in un condominio o edificio polifunzionale.
Tuttavia, tali chiarimenti, non entrando nello specifico, hanno continuato a dare luogo ad una serie di dubbi interpretativi. Uno dei più frequenti è quello che si interroga sull’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in uno stabile con un’unica proprietà. Per rispondere a questa domanda è necessario suddividere la questione in due termini: obbligo alla termoregolazione e obbligo alla contabilizzazione.
Ma, per rafforzare ulteriormente il concetto, ci viene in aiuto il documento pubblicato nel giugno 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico, dal titolo “Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore applicazione del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – articolo 9, comma 5”.
Il documento riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. È stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Alla domanda: “Un edificio con unica proprietà che, a prescindere dal fatto che la destinazione d’uso sia unica o meno, abbia la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari, è da considerarsi un edificio soggetto all’obbligo di adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. n. 102/2014?”.
Nel documento si risponde: “Si. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.”.
Quindi sembra esserci un’unica possibilità di non applicazione dell’obbligo: il caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche l’unico ad usufruire direttamente del riscaldamento ed a sostenerne le spese; in questo caso non si configura la necessità di ripartirle. In tutti gli altri casi risulta necessario procedere all’installazione dei sistemi di contabilizzazione e conseguentemente anche ad una ripartizione che applichi i criteri previsti dalla normativa vigente.
Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
Infatti, non bisogna dimenticare che è possibile derogare a tale obbligo qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014, documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato.
Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459.