Oltre a quello sugli impianti termici, la Regione Piemonte, nelle scorse settimane, ha pubblicato anche un secondo vademecum, relativo, in questo caso, all’attestato di prestazione energetica. Scopo: sempre quello di far conoscere le disposizioni vigenti e le attività necessarie da svolgere nelle abitazioni. di seguito, un ampio estratto della guida, che può essere anche consultata sul sito internet della regione.
PREMESSA
La spesa relativa alla bolletta energetica rappresenta uno dei costi più importanti delle nostre abitazioni. Per valorizzare gli edifici virtuosi dal punto di vista energetico, dal 2009, ogni immobile che viene posto sul mercato immobiliare deve essere dotato di un attestato che illustri la sua prestazione energetica
COS’E’ L’APE
L’attestato descrive la prestazione energetica globale dell’edificio valutando le perdite di calore legate alle caratteristiche dell’involucro (pareti, solette, serramenti) e l’efficienza con cui i sistemi tecnici (climatizzazione degli ambienti, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione nel terziario) producono e gestiscono l’energia necessaria a garantire il benessere abitativo richiesto. Sull’attestato sono riportati diversi indici che vanno dalla prestazione globale a quelli più specifici che descrivono ogni servizio presente. Il parametro più sintetico è quello della classe energetica, che viene assegnata su una scala che va dalla “A+” degli immobili più efficienti alla “G” per quelli più energivori. La classe “NC” è assegnata a quegli immobili che sono decisamente scadenti sia sotto il profilo della “pelle” che per quello che riguarda l’impianto termico e quello di produzione dell’acqua calda sanitaria.
Sull’attestato sono inoltre riportate obbligatoriamente le raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni; tali indicazioni sono quelle che il certificatore ritiene più importanti e convenienti dal punto di vista dei costi di investimento a fronte della riduzione potenziale della bolletta. Ogni intervento di efficienza produce dei benefici del tempo, e di questo si tiene conto analizzando i tempi di ritorno del capitale investito. Pensare oggi al cambio del generatore, ad esempio, può comportare un rientro della spesa nel giro di pochi anni, e, considerando che il prezzo dell’energia tende a salire, di solito gli interventi si ripagano in tempi minori del previsto. La legislazione italiana consente inoltre di detrarre fiscalmente gran parte degli investimenti di risparmio energetico.
A CHI È RIVOLTO
Ogni volta che compriamo qualcosa ci preoccupiamo di leggere l’etichetta e verificare che quello che stiamo acquistando corrisponda alle nostre esigenze. È giusto pensare che tutti i beni disponibili sul mercato siano provvisti di un’etichetta o di un foglio informativo che descriva cosa fa quell’oggetto, quali precauzioni debbano essere adottate, che ingredienti contenga e cosi via.
Sia la legislazione europea che quella nazionale hanno introdotto l’obbligo di dotare di attestato di prestazione energetica anche gli immobili oggetto di compravendita e locazione per le medesime finalità. Quando si sceglie casa o si decide in quale locale aprire un negozio, nel 99% dei casi è la posizione dell’immobile a farci decidere: la collocazione è quindi l’elemento principale di scelta nel mercato immobiliare. A parità di sito, tuttavia, una discriminante potrebbe essere la bolletta: non ha senso spendere una sensibile parte dei propri guadagni per tentare di riscaldare un edificio poco efficiente e buttando letteralmente i soldi dalla finestra. Il compratore e l’inquilino devono potersi informare prima di comprare, e hanno il diritto di sapere a che ordine di spesa energetica andranno incontro.
Un elemento di trasparenza è appunto la qualità energetica: fattore diretto a facilitare la scelta e a consentire al futuro proprietario o inquilino di fare qualche ragionamento di tipo economico e potersi rendere conto se è meglio, ad esempio, pagare l’università ai figli o pagare la bolletta di riscaldamento di un edificio “colabrodo”. Scegliere in modo consapevole è una facoltà del consumatore, non va trascurata né sprecata. Esattamente come l’energia che ci circonda.
QUALITÀ DELL’ATTESTATO
La liberalizzazione delle professioni e il mercato delle attestazioni che ne è conseguito hanno ridotto di molto il prezzo di questo documento. Non deve essere sottovalutato il fatto che, per redigere seriamente una valutazione energetica, un tecnico debba effettuare le verifiche necessarie, almeno un sopralluogo e una serie di operazioni che comportano alcune ore di lavoro nei casi più semplici. Diffidare degli attestati che hanno prezzi molto bassi e allettanti è una buona regola che ci tutela anche nei confronti del compratore e futuro possessore del nostro immobile. Se non è sicuro che un attestato costoso sia corretto, è abbastanza scontato che un attestato rilasciato per poche decine di euro sia, quantomeno, approssimativo. Nel momento in cui forniamo per la vendita o la locazione un attestato scadente in cui vi siano elementi palesemente sbagliati (superficie utile o volumetria riscaldata differente da quella reale, combustibile utilizzato non veritiero, errata tipologia dell’impianto, anno di costruzione o di ristrutturazione non corretti…) avalliamo l’operato del certificatore
DOMANDE E RISPOSTE
Domanda: “Sto valutando due abitazioni, sono nella stessa zona e hanno prezzi simili, la metratura è grossomodo uguale e hanno l’impianto autonomo ma una è in classe D (indice di prestazione globale 131 kWh per metro quadrato) e l’altra in classe F (indice 246 kWh per metro quadrato). Che differenza fa?”
Risposta: “Trattandosi di due immobili di circa 80 metri quadrati ma con due classi di differenza si può prevedere una sensibile differenza della bolletta a fine anno, anche se è una stima riferita all’utilizzo standard, il calcolo, se fatto in modo corretto, è piuttosto attendibile e delinea il tetto massimo del fabbisogno dell’immobile”.
Il costo annuale reale, qualunque casa si scelga, va rivisto rispetto a quello stimato in base ai prezzi del combustibile e tenendo conto che se si tengono più di 20°C negli ambienti il consumo aumenta del 7% e che la stagione può essere più fredda o più calda della media. Un edificio con impianto centralizzato e privo di valvole termostatiche in cui è facile avere squilibri di temperatura (ad esempio da 20°C a 24°C) spreca inevitabilmente oltre il 25% solo per le sovratemperature. La stagione può inoltre essere più o meno favorevole. Effettuate queste depurazioni, se il consumo è molto differente dal fabbisogno stimato si possono verificare due situazioni:
a) l’impianto o l’involucro hanno qualche grave problema;
b) la stima è sbagliata.
Dubbi sulla effettiva qualità e attendibilità della stima fatta nella valutazione della prestazione energetica possono essere risolti con indagini più approfondite (ad es. diagnosi energetica, firma energetica, ecc) e possono esservi gli estremi per una rivalsa nei confronti del proprietario e del certificatore.
CHI LO REDIGE
L’attestato deve essere redatto, nell’ambito delle proprie competenze professionali, da un tecnico iscritto ad un Ordine o a un Collegio professionale. Qualora il tecnico abbia competenze parziali, o solo sull’involucro o solo sulla parte impiantistica, l’attestato deve essere redatto da più tecnici in collaborazione che abbiano le competenze necessarie. Lo Stato dà la possibilità anche a soggetti in possesso di adeguati titoli di studio che abbiano frequentato un opportuno corso di formazione con esame finale di esercitare questa pratica professionale. In Regione Piemonte i soggetti abilitati per operare si accreditano sul sistema informativo SICEE e compaiono nell’elenco dei certificatori.
QUANTO DURA
La data di scadenza non può eccedere i dieci anni dalla data di emissione. L’attestato, tuttavia, può perdere la sua validità nei seguenti casi.
– L’attestato decade ad ogni intervento che altera energeticamente le prestazioni dell’involucro o modifica l’efficienza dell’impianto termico o di produzione dell’acqua calda sanitaria. Se si effettuano interventi, l’aggiornamento è obbligatorio.
– L’attestato non può più essere utilizzato, ai sensi della legge 90/2013, dopo il 31/12 dell’anno successivo alla mancata effettuazione delle operazioni di controllo prescritte nel Rapporto di Controllo dell’impianto termico. Il controllo di efficienza dell’impianto termico deve essere effettuato da un manutentore abilitato secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013. Tale decadenza anticipata si riscontra, a maggior ragione, nei casi in cui l’immobile sia dotato di impianto, ma non sia stato compilato e trasmesso il Libretto di Impianto o se l’impianto non sia stato sottoposto alle operazioni di controllo di efficienza.
COME CAMBIERÀ
Il recepimento della direttiva 2010/31/UE che l’Unione Europea ha emanato sul tema dell’efficienza negli edifici ha comportato una profonda revisione del quadro nazionale (la legge 90/2013 che ha modificato il Decreto legislativo 192/2005), si prefigurano alcune radicali innovazioni su due temi principali:
1) La definizione di nuovi e più severi requisiti prestazionali per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a interventi edilizi.
2) La revisione del sistema di classificazione degli edifici in funzione dei nuovi livelli prestazionali di cui al punto precedente.
Per la definizione delle nuove regole, che avverrà con appositi decreti ministeriali, si terrà conto del rapporto costi/benefici degli interventi di efficienza energetica e l’integrazione obbligatoria delle fonti rinnovabili. Alla luce di queste nuove normative, l’intero sistema di certificazione evolverà verso il nuovo Attestato anche nei contenuti.