Per far conoscere le disposizioni vigenti e le attività necessarie da svolgere nelle proprie abitazioni, nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha pubblicato due utili vademecum contenenti le principali informazioni su:
1) Gli impianti termici
2) La certificazione energetica degli immobili.
Di seguito, riportiamo i contenuti principali del primo approfondimento, avente ad oggetto “Gli impianti termici e il nuovo relativo catasto”.
L’impianto termico
Un impianto termico è ciò che provvede a riscaldare nella stagione invernale o a raffreddare nella stagione estiva unità immobiliari o edifici (per approfondimenti, vedere la definizione della legge 90/2013). Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad esempio, una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia più termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria. Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico.
Responsabilità e compiti
Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:
* l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
* il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
* l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
* il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. Sono a cura del responsabile dell’impianto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
Temperatura in edificio
La temperatura, in caso di riscaldamento di un edificio, non deve superare:
* 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; * 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Fanno eccezione ospedali, cliniche e alcune altre realtà.
Periodo di accensione
Il periodo di accensione dipende dalla fascia climatica. In zona F gli impianti possono essere accesi tutto l’anno. Negli altri comuni (la fascia pedemontana e di pianura), in zona climatica E, gli impianti possono essere accesi solo nel periodo 15 ottobre – 15 aprile. A fronte di situazioni meteorologiche particolari, i sindaci possono comunque stabilire deroghe al periodo di accensione.
Controlli da effettuare
I controlli possono essere di due tipi:
1) interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
2) controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.
La manutenzione
Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti. Le periodicità delle manutenzioni dipende:
1) dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
2) se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
3) se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Al fine di agevolare i manutentori è stato predisposto dalla Regione Piemonte un fac simile per la registrazione cartacea delle operazioni di manutenzione.
Efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:
a) il sistema di generazione dell’energia;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Le periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013. Le potenze riportate nella relativa tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio). Solo se la somma delle potenze ricade nei campi evidenziati dalle tabelle si deve fare, per ciascun impianto, un controllo di efficienza energetica.
Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella. Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere caricato sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT) informatizzato. Sul rapporto, l’operatore deve anche riportare il codice del “bollino verde” che sarà associato nel Catasto a quello specifico controllo.
Libretto d’impianto
Il Libretto di impianto è la “carta di identità” dell’impianto: ne identifica le caratteristiche tecniche, registra tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di controllo effettuati. Su di esso, in apposite schede, vanno riportati tutti gli apparecchi che costituiscono l’impianto termico a servizio di una unità immobiliare.
La Regione Piemonte ha adottato i nuovi libretti di impianto, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, introducendo alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione delle attività di accertamento e ispezione e al coordinamento con gli altri catasti regionali (quello degli attestati di prestazione energetica, in particolare):
*codice impianto;
* dati catastali dell’edificio (NCEU);
* punto di riconsegna del combustibile (PDR, per impianti connessi alla rete di distribuzione del gas naturale);
* punto di consegna dell’energia elettrica (POD).
In particolare, i dati relativi al NCEU, POD e al PDR (gli ultimi due facilmente rilevabili nella bolletta del gas e dell’elettricità) consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013, e non verranno utilizzati per alcun altro fine.
Negli allegati al libretto di impianto si riportano i dati rilevati nel corso dei controlli di efficienza energetica, ma non quelli relativi agli interventi di manutenzione. Sono esentati dalla compilazione del rapporto di controllo (ma non del libretto) solo gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia.
Catasto impianti termici
A partire dal 15 ottobre 2014 è attivo in Piemonte il nuovo Catasto regionale degli Impianti Termici, che consente di editare on line i dati relativi al libretto di impianto e ai rapporti di controllo di efficienza energetica. Non è più necessario che il responsabile dell’impianto disponga di una copia cartacea del libretto, che però deve essere stampata e resa disponibile:
a) nel momento in cui ci sia un subentro di responsabilità, in quanto il responsabile dovrà consegnare la copia del libretto firmato, con i relativi allegati, al nuovo responsabile di impianto;
b) in caso di ispezione da parte dell’autorità competente (ARPA o Enti Locali).
I cittadini responsabili di impianto possono accedere al CIT, in modalità consultazione, registrandosi (mediante username e password sul sito www.sistema.piemonte.it/energia ).
La compilazione elettronica sul CIT del libretto è obbligatoria:
* per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto (comprensiva dei risultati della prima verifica), a cura dell’impresa installatrice;
* per gli impianti esistenti: dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile (oppure, su delega, dal manutentore), in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori.
La compilazione e l’aggiornamento delle diverse schede del libretto di impianto è a cura di diversi soggetti.
Il responsabile dell’impianto, accedendo mediante username e password, secondo quanto illustrato nelle “istruzioni per la compilazione del libretto” del sito www.sistemapiemonte.it alla sezione “energia”, può compilare le schede di sua competenza come da tabella già a partire da fine gennaio 2015. In tal caso, la compilazione andrà effettuata prima della visita del manutentore a cui occorrerà comunicare che il caricamento sul CIT è già stato effettuato. Non essendo obbligatoria la consegna del rapporto di controllo di efficienza energetica in forma cartacea, il manutentore può rilasciare al cittadino responsabile una dichiarazione di avvenuta esecuzione dell’intervento di installazione o di controllo con l’impegno a caricare sul CIT il rapporto di controllo di efficienza energetica ed eventualmente il libretto (nel caso di delega o di nuovo impianto) utilizzando il fac simile disponibile sul sito web del CIT all’indirizzo www.sistemapiemonte.it.
Il bollino verde nella Regione Piemonte è al momento gratuito.