Procedura semplificata per accedere agli incentivi; nuove modalità di erogazione delle risorse ed estensione della misura anche agli impianti di potenza più elevata. A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati cittadini e le imprese e i restanti 200 per la Pubblica Amministrazione. Sono le principali novità contenute nel Decreto di aggiornamento del Conto Termico, che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012. Il decreto è stato firmato nei giorni scorsi dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi. Le principali novità introdotte rispetto al meccanismo finora adottato (anch’esso, peraltro, non conosciuto a sufficienza, soprattutto dai cittadini) sono:
* l’eliminazione dell’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW, che d’ora in avanti potranno quindi accedere direttamente all’incentivo;
* la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e pre-qualificati per l’accesso al meccanismo, per i quali è prevista una procedura semi-automatica di riconoscimento (il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori);
* una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione. Viene infatti introdotta la possibilità di erogare un acconto e poi pagamenti per stato di avanzamento lavori, nonché il rilascio in un’unica rata per importi fino a 5000 euro;
* l’aggiornamento del contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 fino ad ora vigenti;
* l’introduzione di nuovi interventi agevolabili e l’innalzamento delle soglie di accesso per pompe di calore elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici;
* la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse.
Come evidenzia il Ministero dello Sviluppo Economico, “il decreto rappresenta, quindi, un ulteriore tassello nel quadro complessivo degli incentivi a favore degli interventi di promozione dell’efficienza energetica: aspetto che costituisce una delle principali priorità di azione del Governo in campo energetico”; e questo anche alla luce dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva europea in materia di efficienza.
ASSOTERMICA
Intanto, è positiva la reazione degli operatori di settore. Assotermica, in particolare, soddisfatta del contributo e del lavoro sul Conto termico, Assotermica plaude al raggiungimento di un’intesa, sostenendo che finalmente il Conto termico potrà diventare uno strumento di supporto concreto al mercato: “L’approvazione della sua revisione, da tempo richiesta da tutta l’industria, riconosce alle nostre tecnologie e al nostro settore un ruolo strategico per le politiche di efficienza e di sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese. Tra le novità più importanti, a cui abbiamo lavorato assiduamente, segnaliamo l’assegnazione dell’incentivo ai pannelli solari termici in ragione della loro producibilità media (e quindi della loro resa) e l’attribuzione dello stesso anche agli apparecchi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore. In quest’ultimo caso, ci auguriamo che possa essere un contributo importante alla crescita di un segmento di mercato verso il quale tutte le nostre imprese pongono grande attenzione. Non da ultimo, segnaliamo la possibilità di ottenere il rilascio dell’importo spettante in un’unica rata per valori del beneficio non superiori ai 5.000 euro, rispetto ai 2 o 5 anni attuali. È evidente che ciò dovrebbe rendere ancora più appetibile l’investimento per i soggetti che potranno beneficiare del nuovo incentivo”.
AIEL
Sull’approvazione del nuovo Conto termico è intervenuta anche Aiel (l’Associazione italiana energie agroforestali), che ricorda come “L’atteso decreto di semplificazione e aggiornamento del Conto termico – il sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili – ha ricevuto l’intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni e può finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Uno specifico provvedimento di legge (l’art. 22 del D.L. 12 settembre 2014 n. 212 denominato Sblocca Italia) aveva infatti previsto l’emanazione di procedure semplificate e snelle al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica. Il nuovo testo contiene misure di semplificazione per superare le oggettive difficoltà di accesso, una riduzione dei tempi di erogazione degli incentivi e un ampliamento degli interventi ammessi”.
Sul testo del provvedimento, Aiel esprime una valutazione complessivamente positiva sull’impostazione generale, e in particolare sugli aspetti specifici che riguardano il settore dei generatori a biomasse: “Gli elementi di semplificazione costituiscono sicuramente un passo avanti per un accesso diffuso alle misure previste, e le novità introdotte ne migliorano l’applicazione. L’iter per giungere a questo risultato ha avuto tempi oggettivamente troppo lunghi, ma ora è importante dare rapidamente, per così dire, le gambe alle misure previste. In questi mesi Aiel ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici del Cti predisposti allo scopo, ha presentato proposte al Gse, ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, all’Enea, alle Regioni. Una parte significativa delle nostre proposte e osservazioni hanno ottenuto attenzione e positive risposte”.
Le azioni
Ma adesso, secondo l’Associazione, è il momento di dare la svolta, mediante una serie di azioni finalizzate a far sì che il Conto termico possa finalmente esprimere tutte le sue concrete potenzialità. Nello specifico, secondo Aiel, serve che:
* il GSE emani quanto prima le nuove Regole applicative, senza le quali il provvedimento non può essere attivato. In questo ambito saranno molto importanti gli elementi di semplificazione di accesso al Portaltermico che sono previsti nel Decreto, e che devono trovare una concreta applicazione;
* si avvii quanto prima una campagna di informazione nazionale che si avvalga dei più importanti mezzi di comunicazione affinché il Conto termico, da semisconosciuto, diventi uno strumento noto e alla portata delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. È quindi fondamentale che in tempi rapidi sia data attuazione al Programma triennale di informazione e formazione (art. 13, comma 1, d.lgs. 102/2014) che l’Enea è incaricato di realizzare e nel quale è prevista una specifica sezione per la promozione degli incentivi concessi dal Conto termico con particolare riferimento alle opportunità per la Pubblica Amministrazione, per i cittadini e per le imprese.
Le novità
Aiel pone l’accento, quindi, su alcuni elementi di novità che riguardano sia aspetti di carattere generale del provvedimento, sia elementi specifici per il settore dei generatori di calore a biomasse:
* nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a 5.000 euro, il Gse corrisponderà l’incentivo in un’unica rata;
* saranno ammesse modalità di pagamento on line e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute;
* verrà istituito il catalogo degli apparecchi domestici con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW. Acquistando uno dei prodotti della lista, si accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati tecnici e prestazionali del generatore;
* la potenza termica nominale massima ammissibile dei generatori di calore alimentati a biomassa passa da 1 MWt a 2 MWt;
* è stato eliminato l’obbligo di iscrizione ai registri per caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW, quindi è possibile l’accesso diretto agli incentivi;
* i soggetti pubblici e privati che sono ammessi ai benefici del Conto termico possono avvalersi di una Esco (Energy service company) mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica;
* nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW è richiesta l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore;
* la deroga al principio della sostituzione, ovvero la nuova installazione, già prevista per le imprese agricole, viene estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale;
* nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo e accessibili ai controlli;
* in caso di sostituzione di più generatori di calore presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell’incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5;
* la possibilità di sostituire i generatori di calore alimentati a Gpl con generatori di calore alimentati a biomassa – che era solo ed esclusivamente alle aziende agricole (Iap) – viene ora estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale;
* entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto di attuazione dell’articolo 290, comma 4 del d.lgs. 152/2006 (certificazione ambientale dei generatori a biomasse), l’accesso agli incentivi è altresì subordinato all’avvenuta certificazione del generatore;
* per il dimensionamento dell’accumulo termico, nel caso di caldaie automatiche a pellet (sotto i 500 kW), non è previsto un volume minimo in funzione della potenza nominale, ma si rimanda alle indicazioni del costruttore e/o del progettista;
* i termocamini a legna che nella precedente versione potevano sostituire esclusivamente i camini aperti potranno sostituire ora anche i camini e termocamini a focolare chiuso e le stufe a legna.