[A cura di: Anit]
Il Dpcm 5-12-1997, documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia, ha appena compiuto 18 anni, e negli ultimi mesi si è ricominciato a parlare della sua revisione. La Legge Europea 2013 bis (in vigore dal 25 novembre 2014) infatti, ha delegato il Governo ad adottare – entro il 25 maggio 2016 – “uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” e un decreto legislativo che dovrà riguardare la “semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici”.
Sembra pertanto vi sia spazio per la scrittura di un nuovo documento sull’acustica edilizia che andrà ad abrogare il Decreto del 1997. Ma come dovrà essere impostato il decreto? Certamente il “nuovo Dpcm” dovrà rispondere a molte domande. In particolare, si ritiene che dovrà individuare chiaramente il proprio campo di applicazione, i valori limite da rispettare e le procedure di verifica e controllo. Il Gruppo di Lavoro di acustica Anit – esistente da oltre dieci anni e composto da aziende e professionisti specializzati su questi temi – ha di recente sviluppato uno studio con alcune semplici considerazioni su questi argomenti. Ad avviso del gruppo Anit un nuovo decreto sull’acustica edilizia dovrà prevedere limiti di legge per:
* isolamento dai rumori aerei provenienti da altri ambienti abitativi o da ambienti di uso comune (ad es. vani scala);
* isolamento dai rumori esterni;
* isolamento dai rumori da calpestio;
* isolamento dai rumori da impianti a funzionamento continuo e discontinuo;
* controllo del tempo di riverbero di alcuni ambienti abitativi.