Basta rispettare le prescrizioni di legge per ottenere comfort acustico abitativo? È la domanda all’origine di un focus dedicato alla tematica da Anit (Associazione nazionale isolamento termico ed acustico). Ne riportiamo, di seguito, un estratto, puntualizzando – come ricorda la stessa associazione – che i soci possono approfondire l’argomento con le GUIDE ANIT DI ACUSTICA, recentemente aggiornate e ripubblicate e che il tema verrà inoltre trattato “dal vivo” anche ai CONVEGNI ANIT 2019, in programma a partire da metà marzo.
Il documento legislativo che definisce a livello nazionale i limiti da rispettare per i requisiti acustici passivi degli edifici è il ben noto DPCM 5-12-1997. Un decreto entrato in vigore 21 anni fa (il 20 febbraio 1998) che specifica le prescrizioni per isolamento ai rumori aerei, facciate, calpestio e impianti.
In questa sede non approfondiremo i contenuti del DPCM. Vogliamo invece proporre alcune considerazioni in merito a una domanda che spesso viene posta da chi opera nel mondo dell’edilizia. Se rispetto i limiti del Decreto ottengo comfort acustico? O serve qualcosa di più?
Quando si parla di “Comfort acustico abitativo” generalmente ci si concentra sulla necessità di non essere disturbati dai rumori che provengono dall’esterno e da altre unità immobiliari. Ma la percezione del disturbo dipende da molti aspetti, alcuni del tutto soggettivi.
In questo articolo evidenziamo soltanto che la sensazione di comfort dipende in modo significativo dal livello sonoro della sorgente disturbante e dal livello presente nell’ambiente disturbato (a sorgente spenta). Semplificando molto: una sorgente di rumore non viene percepita se nell’ambiente ricevente c’è un livello di pressione sonora piuttosto elevato. Si pensi ad esempio a un ufficio piuttosto rumoroso nel quale, a finestre chiuse, non si percepisce il rumore del traffico stradale. Oppure, al contrario, una sorgente poco disturbante può essere chiaramente udita in un ambiente con un basso livello di rumore, come una camera da letto molto silenziosa in periodo notturno.
Il DPCM 5-12-1997 prende in considerazione questi aspetti? La risposta è no.
I limiti del Decreto sono indipendenti dai livelli sonori sopra citati. La prestazione di isolamento ai rumori aerei (R’w) riguarda il solo sistema costruttivo. L’isolamento di facciata (D2m,nT,w) non considera il livello di rumore esterno. Il livello di calpestio (L’nw) si misura azionando una sorgente standardizzata e i limiti sugli impianti (LASmax e LAeq) non considerano il livello di rumore esistente nell’ambiente ricevente.
Pertanto in alcune situazioni i valori limite potranno essere considerati adeguati. In altre risulteranno necessariamente insufficienti.
Siamo solo “recettori sensibili” o anche “sorgenti di rumore”? Oltre alla necessità di isolarsi rispetto ai rumori estranei all’unità immobiliare, a nostro avviso è altrettanto importante considerare anche un altro aspetto. Una abitazione acusticamente confortevole deve dare la possibilità a chi la abita di poter fare “un po’ di rumore” senza il timore di disturbare i vicini di casa.
Non sempre infatti una casa isolata dai rumori altrui non genera disturbo verso le altre U.I. Si pensi ad esempio ad un appartamento all’ultimo piano, perfettamente isolato rispetto ai rumori aerei. Gli utilizzatori non sentono i vicini al piano di sotto, ma li possono disturbare con rumori da calpestio e scarico del WC.
Il DPCM 5-12-1997 prende in considerazione questo aspetto? In questo caso la risposta è sì.
Tutte le unità immobiliari che compongono un edificio di nuova costruzione devono rispettare i limiti del Decreto, e quindi devono essere considerate sia come ambienti “riceventi” che “emittenti”.
Raccomandiamo quindi particolare attenzione quando si affronta la ristrutturazione di un singolo appartamento. A volte viene sottovalutato il tema dell’acustica e il possibile disturbo generato verso i vicini di casa. Ricordiamo però che varie circolari ministeriali, leggi regionali e regolamenti edilizi dei comuni indicano chiaramente che è obbligatorio rispettare il DPCM 5-12-1997 in caso di ristrutturazione. Due esempi molto semplici da non trascurare: se con l’intervento si introduce una nuova sorgente di rumore (ad esempio un nuovo WC) e non ci si preoccupa di isolarla, oppure per errore si peggiora la prestazione di isolamento al calpestio del solaio, la lite tra vicini è praticamente assicurata. E se dovesse nascere una causa in tribunale il coinvolgimento del professionista che ha seguito i lavori verrà di conseguenza.
Il “comfort acustico abitativo” è anche legato ai rumori prodotti all’interno degli ambienti abitativi. Ad esempio, in una camera da letto non si può trascurare il disturbo generato da impianti regolati o progettati male, quali l’impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) o una valvola termostatica che “fischia” sul termosifone.
Su questo aspetto però il DPCM di fatto non prescrive limitazioni. Il Decreto infatti specifica che le misure devono essere eseguite in un “ambiente diverso da quello in cui il rumore si origina”.
Un’ultima considerazione. Per ottenere un adeguato comfort acustico molto spesso occorre analizzare contemporaneamente più requisiti. Ad esempio, un intervento di isolamento acustico di facciata comporta un abbassamento del livello di rumore nell’abitazione e, di conseguenza, può far “emergere” rumori generati dai vicini di casa che prima non si percepivano.
Quindi le prescrizioni del DPCM 5-12-1997 determinano comfort acustico abitativo? Sulla base delle considerazioni appena esposte risulta difficile rispondere in modo univoco alla domanda. Di certo però si può evidenziare che, in molti casi, i committenti hanno l’esigenza di raggiungere prestazioni di isolamento sensibilmente maggiori rispetto ai limiti di legge. Sia per non essere disturbati, che per non disturbare i vicini di casa.
Per evitare possibili contenziosi si raccomanda quindi ai professionisti di verificare sempre quali sono le richieste di isolamento ai rumori del cliente, e se è stato indicato qualcosa a capitolato. Inoltre, è sempre necessario controllare se vi sono ulteriori obblighi legislativi in aggiunta al DPCM (ad es. leggi regionali, regolamenti edilizi, Decreto CAM, ecc.).
L’obiettivo di isolamento, definito tra le parti, potrà essere raggiunto realizzando un progetto acustico preliminare, controllando la corretta posa di materiali e sistemi costruttivi e verificando i risultati con misure in opera al termine dei lavori.