[A cura di: Cna Installazione Impianti]
Lo Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra contiene ha una serie di incongruenze, soprattutto in relazione agli importi minimi e massimi delle sanzioni previste, che andrebbero corrette.
È questa, in estrema sintesi, la posizione che la CNA ha illustrato ai parlamentari delle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera, riunite in seduta congiunta, nel corso di una audizione che le Commissioni stanno svolgendo sullo schema di decreto.
In particolare, è stato evidenziato come le sanzioni (da 5.000 a 15.000 euro) riferite all’operatore che entro un mese dalla riparazione della perdita non verifica l’efficacia della riparazione, sembrano decisamente eccessive soprattutto se si considera che con il termine “operatore” si identifica “Il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto”.
Secondo il DPR 146/2018, pertanto, l’operatore non è detto che sia una impresa o una persona fisica certificata. Soprattutto in caso di impianti che contengono quantitativi minimi di f-gas (ad esempio quelli domestici quali i condizionatori), possono essere anche semplici cittadini, come il proprietario o il conduttore di un appartamento: “Sanzionare un semplice cittadino, che poco o nulla sa di f-gas, perché entro un mese dalla riparazione della perdita non ha verificato, o fatto verificare da impresa certificata, l’efficacia della riparazione con una multa che può superare i 5.000 euro – ha affermato Guido Pesaro, responsabile nazionale CNA Installazione impianti – ci appare come una vera e propria assurdità”.
Nel documento consegnato alle Commissioni, viene poi sottolineata la sproporzione delle sanzioni (da 1.000 euro a 15.000 euro) per imprese e persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento, rispetto a quanto invece previsto, soprattutto negli importi minimi per fattispecie ben più gravi quali la vendita di f-gas a persone ed imprese non certificate (sanzioni da 1.000 a 50.000 euro), l’acquisto di f-gas da parte di imprese o persone fisiche senza certificazione (da 1.000 a 50.000 euro), la vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas senza acquisire la dichiarazione dell’utente finale (da 1.000 euro a 50.000 euro) ed il mancato inserimento in Banca Dati delle informazioni previste (sanzioni da 500 euro a 5.000 euro) da parte di imprese che forniscono f-gas e/o apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas.
“È del tutto evidente – ha proseguito Pesaro – che un ritardo, anche minimo, nell’inserimento dei dati non può in alcun modo essere paragonato a comportamenti che nei fatti agevolano il lavoro nero, la concorrenza sleale, il commercio illegale di f-gas e l’evasione fiscale”.
Le imprese, con i nuovi adempimenti, si troveranno infatti a dover gestire numerose e frequenti comunicazioni e la sanzione prevista, qualora venisse confermata, penalizzerebbe oltre misura quelle imprese che si dovranno inserire giornalmente dati per un gran numero di interventi.
“Riteniamo pertanto decisamente incomprensibile per le imprese e le persone fisiche certificate applicare una sanzione che va dai 1.000 euro ai 15.000 euro per un ritardo nei termini utili di inserimento dati per interventi di installazione, controllo perdite e smantellamento di apparecchiature contenenti f-gas – ha sottolineato il Responsabile degli impiantisti CNA – e colpire con sanzioni amministrative da 500 euro a 5.000 euro chi vende f-gas senza dare alla Banca Dati alcun tipo di informazione in merito ai quantitativi di f-gas venduti, alla provenienza degli stessi e, soprattutto, agli acquirenti”.