[A cura di: Cna Installazione Impianti] La storia infinita degli F-Gas si arricchisce di un ulteriore capitolo, anche se questa volta si può auspicare a buon diritto che si tratti di uno degli ultimi. Come rimarca Cna Installazione Impianti, infatti, il nuovo Decreto di recepimento del Regolamento UE 517/2014, che abroga il DPR 43/2012 attualmente in vigore, è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri e andrà ora al Consiglio di Stato, il quale ha 60 giorni di tempo per formulare i pareri di merito e rimandare il testo alla Presidenza del Consiglio per poi passare alla firma del Capo dello Stato ed essere infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pare dunque avviarsi a conclusione – seppur in zona Cesarini – la vicenda di un decreto che dovrebbe sanare problemi ed incongruenze contenute nel “vecchio” DPR 43/2012 e che hanno causato non poche difficoltà operative alle imprese che si sono certificate.
Nel “nuovo” DPR sono contenute disposizioni (come quella relativa alla cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi di iscrizione al Registro stesso) che vanno nella giusta direzione di “scremare” il numero di chi continua, generando confusione, ad essere iscritto al Registro senza poi certificarsi.
Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014, tra le attività soggette a certificazione vengono inoltre inserite anche quelle di “smantellamento” e quelle svolte su “celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero”. Nel testo del decreto è chiarito che i certificati già emessi restano validi sino a scadenza e si considerano conformi al Regolamento 2015/2067 che ha sostituito il Regolamento 303/2008.
Su esplicita richiesta avanzata in fase di consultazione dalle associazioni di categoria, e da CNA Installazione Impianti in particolare, è prevista la predisposizione di modelli per quanto riguarda la richiesta di certificazione, di iscrizione al Registro, di deroga, di esenzione, che saranno pubblicati sui siti del Ministero dell’Ambiente e sul Registro telematico.
Una delle novità più importanti è l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita, così come il Registro telematico, dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di F-Gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse; si tratta di modalità richieste dalle associazioni di categoria per meglio “tracciare” gli F-Gas e le attività di chi installa impianti che li contengono.
Il problema è che per la gestione e tenuta della Banca Dati e per il Registro telematico, persone ed imprese certificate dovranno versare alla CCIAA competente dei diritti di segreteria. “A nostro avviso – commenta Guido Pesaro, responsabile nazionale Cna Installazione Impianti – nel far gestire il Registro dei gas alle Camere di Commercio, il Ministero dell’Ambiente sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia trasformato a pagamento.Un aspetto invece positivo è che, accogliendo le richieste di CNA, il termine per la comunicazione delle informazioni alla Banca Dati è stato fissato in 30 giorni, invece dei 5 originariamente previsti nella bozza di DPR sottoposta all’attenzione delle associazioni di categoria”.