“L’approvazione nel Decreto Fiscale dell’emendamento sulla trasferta, sana e chiarisce positivamente per le imprese una situazione che aveva generato un notevole contenzioso con gli istituti previdenziali”. A dichiararlo è Cna Installazione Impianti, il cui presidente, Carmine Battipaglia, commenta: “Siamo estremamente soddisfatti che le legittime istanze delle imprese edili ed impiantistiche siano state riconosciute”.
Ripercorrendo storicamente la vicenda, si rimarca che fino al 1991 si poteva applicare una norma che prevedeva che i contributi per gli importi erogati ai lavoratori in trasferta fossero pagati al 50%; nel tempo l’Inps aveva aperto diversi contenziosi con le imprese pretendendo il pagamento dei contributi al 100%. Con la L.166/91, è stato confermato che la trasferta, anche se erogata in modo continuativo, è assoggettata a contributi per il 50% dell’importo erogato. Tale disposizione fu ulteriormente chiarita con la L. 63/93, che rese retroattivi gli effetti della L. 166/91.
In seguito è intervenuto il D. lgs 314/97, che ha modificato il Testo Unico delle Imposte Dirette prevedendo l’esenzione dei contributi per le trasferte sino ad un importo di 46,48 euro e l’imposizione al 50% dei contributi per la trasferta dei “lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi” con la prospettiva di un decreto, peraltro mai emanato, con cui individuare le relative categorie di lavoratori.
Successivamente, numerosi pronunciamenti di Inps, Entrate, Ministero del Lavoro, invitavano le imprese ad attenersi a quanto previsto dalla legge. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) che con una serie di sentenze, l’ultima quella del 12 settembre scorso, n. 17095, ha ribaltato la situazione, ricomprendendo i lavoratori che operano in trasferta tra chi percepisce “indennità e maggiorazioni contributive” e non solamente delle indennità dando così modo all’Inps di riaprire il contenzioso.
“L’approvazione dell’emendamento al Decreto Fiscale – conclude Battipaglia – risolve in modo chiaro e, speriamo, definitivo tutte le incertezze applicative in tema di trasferta sanando il pregresso, riconoscendo il corretto comportamento delle imprese e rendendo così vani i tentativi degli istituti previdenziali di comminare alle imprese stesse pesanti sanzioni economiche”.