[A cura di: Ance]
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il DPCM 28 dicembre 2017 contenente la nuova modulistica e le relative istruzioni per la presentazione del MUD 2018 (modello unico di dichiarazione ambientale). A comunicarlo alle imprese associate è l’Ance, sottolineando che:
La principale novità riguarda le modalità di presentazione della comunicazione MUD semplificata che, a differenza degli anni scorsi, dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposita applicazione telematica disponibile al seguente portale web.
A seguito delle modifiche apportate non è più possibile trasmettere la comunicazione MUD semplificata in formato cartaceo. Il decreto prevede, in particolare, che tale comunicazione semplificata debba essere firmata dal dichiarante, trasformata in formato pdf e quindi successivamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a: comunicazioneMUD@pec.it.
Per il settore dell’edilizia e delle costruzioni, possono avvalersi del MUD semplificato solo le imprese che, nell’anno 2017, nella propria unità locale, hanno prodotto non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Sono obbligati a presentare il MUD i seguenti soggetti:
Sono escluse dalla presentazione del MUD le imprese edili che:
Detta esclusione riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi (indipendentemente dal codice CER), che sono prodotti in cantiere, come ad esempio 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione), 15.01.06 (imballaggi misti), 20.02.01 (rifiuti biodegradabili- sfalci verde).
Per il settore dell’edilizia e delle costruzioni, possono avvalersi del MUD semplificato solo le imprese che, nel corso dell’anno 2017:
Le imprese che producono rifiuti pericolosi in cantiere, non possono compilare il MUD semplificato. Il divieto è legato al fatto che dette imprese producono i rifiuti pericolosi “fuori dall’unità locale” (cioè presso il cantiere) che è effettivamente il luogo di produzione, ma che non si può configurare come unità locale da denunciare all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA.
Per il settore edile, infatti, l’unità locale deve riferirsi solo ed esclusivamente alla sede amministrativa dell’azienda e/o magazzino-deposito, in quanto solo questi ultimi sono soggetti all’obbligo di denuncia ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate. Solo per i cantieri edili per i quali è stato installato un ufficio vendite immobiliari, sussiste l’obbligo di comunicazione, ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’apertura del cantiere.
Conseguentemente a tale divieto, le imprese sono pertanto obbligate a presentare il MUD telematico ordinario (e non quello semplificato) per i rifiuti pericolosi prodotti nei cantieri, compilando anche il modulo RE (che è stato previsto appositamente per la denuncia dei rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’unità locale, cioè prodotti nei cantieri).
Diversamente, per le imprese che producono rifiuti pericolosi nelle proprie officine meccaniche (purché detti magazzini/depositi risultino denunciati all’Agenzia delle Entrate) dove avviene l’attività di manutenzione del parco veicolare con produzione di rifiuti pericolosi (ad esempio olio nero esausto), è possibile compilare il MUD semplificato qualora le imprese ricadano nelle tre condizioni previste dalla norma.
La modalità di presentazione del MUD 2018 è esclusivamente telematica; anche per la comunicazione MUD semplificata, non è più possibile presentare il MUD in formato cartaceo.Le comunicazioni MUD effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate inesatte, con le relative possibili sanzioni di cui all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione del MUD sono possibili le seguenti sanzioni:
Gli importi sopra evidenziati sono legati all’applicazione dell’art. 16 della legge 689/1981 per cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.