[A cura di: ing. Fabrizio Mario Vinardi, consigliere segretario Ordine Ingegneri prov. di Torino] A quanti di noi è accaduto di far eseguire da un’impresa edile lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento? E a quanti è venuto il dubbio che la presenza di più imprese in cantiere (ad esempio l’idraulico per i lavori del bagno, l’elettricista per installare qualche presa o qualche punto luce in più ed i muratori per lo spostamento – che poi significa demolizione e ricostruzione – di un tramezzo divisorio) richiedesse specifici adempimenti in materia di sicurezza, la cui responsabilità ricade sul committente dei lavori?
Probabilmente la maggior parte di noi ha pensato: “Sì, è vero, una volta ho fatto ristrutturare casa e nel mio cantiere hanno lavorato più imprese, ma mai contemporaneamente; pertanto, non c’era alcuna necessità di nominare un Coordinatore della sicurezza, con relativi costi ed adempimenti”.
Si tratta, ahimè, di una risposta tanto “facile”, quanto errata: la presenza di più imprese in cantiere, anche non contemporaneamente, obbliga il committente alla previa nomina del Coordinatore della sicurezza.
Sicuramente, i nostri lettori avranno memoria di aver già affrontato sulle pagine di questa rivista (vedi Italia Casa n. 3-2019, pag. 12) un caso similare, in cui la nostra protagonista – Valentina – aveva affidato lavori di ristrutturazione ad un’unica impresa, salvo poi ritrovarsi in cantiere più imprese… Nonostante un ignaro passante avesse riportato lesioni per caduta di oggetti dall’alto, fortunatamente tale evento non era avvenuto a causa di una mancato coordinamento tra le imprese, né si erano registrati infortuni sul lavoro: per questi motivi, la Magistratura penale aveva concluso che la mancata nomina del Coordinatore per la sicurezza non aveva nesso di causalità con l’evento specifico e non vi erano state conseguenze penali per Valentina.
Ma che cosa potrebbe accadere in un cantiere di ristrutturazione se, anche in presenza di una sola impresa (e, quindi, senza obbligo di nomina del Coordinatore), accadesse un infortunio, magari grave o addirittura mortale? La Magistratura penale può/deve, come in molti casi ha fatto, verificare se il Committente ha correttamente scelto un’impresa con adeguati requisiti e, successivamente, ha “vigilato” per verificare che i lavori si svolgessero secondo i criteri, quantomeno quelli basilari, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Sembra impossibile che la “signora Valentina” di turno possa vedersi muovere queste obiezioni, ma il Committente è passibile dei due seguenti comportamenti colposi:
Un caso eclatante è quello di cui si è occupata la IV Sezione Penale di Cassazione, che, con la sentenza n. 55180/2016, ha rigettato il ricorso del Committente e, quindi, ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Messina per omicidio colposo nell’ambito di un infortunio mortale verificatosi durante i lavori di rimozione di pannelli solari dalla copertura del proprio appartamento.
La Suprema Corte ha ribadito come tanto la culpa in eligendo quanto la culpa in vigilando possano/debbano gravare sul Committente, che viene così chiamato a rispondere direttamente sia sul profilo civilistico del risarcimento del danno, sia su quello delle condanne penali. Nel caso di specie, oltre alla condanna del datore di lavoro dell’infortunato deceduto (che, si legge negli atti, aveva omesso le più elementari norme sulla sicurezza non redigendo lo specifico POS – Piano Operativo della Sicurezza – omettendo così di analizzare rischi, criticità e modalità operative da adottare, senza prevedere dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto), è stato condannato anche il Committente, con la seguente motivazione:
“… le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere sarebbero state immediatamente appurate dal Committente, qualora egli avesse rispettato l’obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni dell’impresa rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori”.
Pertanto, la Suprema Corte ribadisce che il ruolo del Committente è quello di “titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa (anche nel caso di unica impresa)” e “sia in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Questo fatto riporta all’attenzione dei potenziali Committenti l’enorme criticità che rappresenta il momento in cui si acquisiscono informazioni per una specifica ristrutturazione, soprattutto se ciò avviene senza il “filtro” di un professionista competente nel settore specifico.
In conclusione, occorre ricordare che: