[A cura di: Anit] Un approfondimento sui requisiti acustici passivi degli edifici. Lo ha realizzato Anit, ponendo l’accento anche sulle caratteristiche della relazione di calcolo previsionale. Di seguito un estratto delle risposte ad alcuni dei principali quesiti posti dai professionisti del settore.
In Italia i valori limite di legge sono definiti dal DPCM 5-12-1997 che specifica le prescrizioni per:
Al decreto si possono affiancare ulteriori prescrizioni definite nelle legislazione locale (ad es. regolamenti edilizi di Comuni in prossimità di aeroporti) e, per gli appalti pubblici, occorre considerare anche le indicazioni del Decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi)
Infine, in aggiunta ai limiti di legge, alcuni committenti richiedono a capitolato di ottenere in opera prestazioni specifiche.
Le norme tecniche che descrivono i modelli matematici per i calcoli previsionali sono le norme serie UNI EN ISO 12354 e il rapporto tecnico UNI TR 11175.
Quando i modelli delle norme tecniche non permettono di simulare in modo adeguato la situazione di progetto, le esperienze già realizzate su edifici simili possono diventare una importante fonte di informazioni.
Non esistono documenti legislativi, validi a livello nazionale, che definiscano i contenuti minimi delle relazioni di calcolo previsionale sui requisiti acustici passivi. Solo alcuni documenti locali, Leggi regionali o regolamenti edilizi dei comuni, hanno fornito qualche indicazione in merito.
Ad avviso di ANIT, le informazioni che è opportuno inserire in una relazione sui RAP sono:
Si evidenzia in particolare l’importanza del punto 8, cruciale per il raggiungimento in opera dei valori determinati attraverso calcoli previsionali.
Il DPCM 5-12-1997 non specifica niente in merito, ma alcuni regolamenti edilizi e alcune Leggi Regionali indicano che è obbligatorio redigere una relazione di calcolo dei RAP prima dell’inizio dei lavori.
A prescindere dagli obblighi legislativi risulta evidente che, se l’obiettivo è quello di raggiungere una determinata prestazione di isolamento acustico (ad esempio i limiti imposti dal DPCM 5-12-1997 o una specifica richiesta del committente), diventa in pratica necessario realizzare simulazioni di calcolo.
Attenzione: l’aver presentato in Comune una relazione di calcolo previsionale dei RAP non è garanzia di rispetto dei limiti di legge al termine dell’opera. Eventuali errori di posa in cantiere possono vanificare i risultati a fine lavori.
La Legge 447/1995 (art. 2 comma 6) indica che il Tecnico Competente in Acustica (TCA) è la figura professionale idonea a “effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo”.
Mentre è pacifico che le misure fonometriche per la verifica in cantiere dei RAP devono essere eseguite da un TCA, non vi è una chiara indicazione legislativa, a livello nazionale, sui calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi.
Secondo un documento emanato dal Ministero dell’Ambiente nel 1998 qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo previsionale. Inoltre alcune Leggi Regionali sembrano confermare questa considerazione. Si raccomanda però di verificare sempre l’esistenza di eventuali indicazioni differenti nei documenti locali (Leggi Regionali o Regolamenti Edilizi comunali). Ad esempio nelle Marche la DGR 809 del 2006 specifica che i calcoli previsioni di acustica devono essere redatti da tecnici competenti.
ANIT evidenzia semplicemente che, per redigere in modo compiuto una relazione di calcolo previsionale dei RAP, è necessaria una adeguata preparazione sia nel campo dell’acustica che nel campo dell’edilizia.