[A cura di: Ance Salerno]
Cambiano le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con l’entrata in vigore, il 6 aprile, del Decreto 31/2017 che allarga le attività edilizie libere dal nullaosta, e velocizza l’iter grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze. Nessuna novità, invece, sul fronte dell’autorizzazione paesaggistica “ordinaria”.
AUTORIZZAZIONE
Dal 6 aprile, l’autorizzazione paesaggistica (così come regolamentata dal Codice dei Beni Culturali), è obbligatoria per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica e deve essere richiesta all’ente competente che accerterà la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Tre le procedure previste a seconda dell’intervento:
* intervento libero: non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, ma è sufficiente (quando obbligatorio) il titolo edilizio;
* autorizzazione paesaggistica semplificata: con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
* autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi, per i quali è previsto un iter procedurale più lungo (che comunque dovrà concludersi entro 120 giorni).
I soggetti che intendono effettuare dei lavori, dopo aver verificato il tipo di nullaosta che occorre, devono presentare il progetto degli interventi che intendono intraprendere alle amministrazioni competenti, corredato della prescritta documentazione. L’autorizzazione ha un’efficacia temporale limitata: cinque anni. Scaduto questo termine, sarà necessaria una nuova autorizzazione. Se i lavori sono iniziati nel quinquennio di efficacia dell’autorizzazione, devono concludersi entro un anno dalla scadenza del quinquennio medesimo.
LE ESENZIONI
Il Codice dei Beni culturali (Decreto legislativo 42/2004) già prevedeva che l’autorizzazione paesaggistica non fosse necessaria per piccoli e limitati interventi, ed in particolare nei seguenti casi:
* interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo senza alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
* interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi;
* il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.
Dal 6 aprile gli interventi liberi diventano trentuno: vi rientreranno, infatti, anche ulteriori lavori quali, ad esempio, l’inserimento di elementi amovibili e l’installazione di tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive.
Tra gli interventi liberi ci sono anche:
* opere interne che modificano la destinazione d’uso ma non alterano l’aspetto esteriore degli edifici;
* interventi sui prospetti e sulle coperture che rispettino il piano del colore;
* realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto;
* interventi di consolidamento statico degli edifici (se non modificano il volume, l’altezza, ecc.);
* interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
* installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno;
* installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati e fedele ricostruzione di edifici distrutti dopo le calamità naturali.
Per quanto invece riguarda l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le nuove norme ampliano gli “interventi di lieve entità” per i quali si esegue una procedura autorizzativa semplificata, prevedendo un iter per l’invio dei documenti solo per via telematica. L’Amministrazione competente ora deve valutare esclusivamente la conformità dell’intervento alle prescrizioni d’uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico (anche solo adottato) ed eventualmente ai valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. Anche per questo iter l’invio della documentazione dovrà avvenire per via telematica.
LE TEMPISTICHE
Il Dpr prevede inoltre un unico modello unificato di istanza di autorizzazione (All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D). Tra le novità del nuovo decreto c’è anche l’esonero dall’obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d’uso tesa ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria, secondo le nuove regole, deve essere richiesta in tutti quei casi non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato. L’iter è più lungo rispetto alla procedura semplificata: dopo aver presentato la domanda, l’Amministrazione competente svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Successivamente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento. Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni. Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace.