[Fonte: Ance Foggia]
L’art. 19 della Legge 241/1990 contiene la disciplina generale della Segnalazione d’inizio attività (Scia) che consente l’avvio di talune attività/interventi in via immediata e cioè fin dalla data della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente. La P.A. ha a disposizione 60 giorni (30 nel caso di Scia in materia edilizia) per accertare l’eventuale mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge e vietare la prosecuzione dell’attività con la rimozione di quanto già realizzato.
Il Tar Veneto con la sentenza della sezione III, 10/09/2015, n. 958, censurando l’operato di un comune che aveva disposto la sospensione del termine di legge per la verifica dei requisiti della Scia, ha ribadito importanti principi in tema di Scia e cioè:
* è del tutto illegittimo e contrario all’art. 19 della Legge 241/1990 disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti. Il termine di 60 giorni (o 30 per la Scia in edilizia) è quello che il legislatore ha ritenuto congruo per l’adozione dell’atto inibitorio, meramente eventuale, non essendo la P.A. obbligata ad adottare un provvedimento a fronte di una Scia, atto privato che consente l’avvio immediato di una attività;
* non trova spazio nel procedimento sulla Scia il c.d. preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della Legge 241/1990, trattandosi di un procedimento che ha la sua principale ragion d’essere nell’accelerazione temporale; prima di notificare all’interessato il provvedimento che vieta di proseguire l’attività oggetto della Scia, la legge consente all’ente locale solo di inviare una diffida a regolarizzare l’attività, ove ciò sia possibile, per renderla conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 gg.;
* spetta alla P.A., prima di emanare il provvedimento repressivo, vagliare la possibilità di regolarizzare l’attività già intrapresa rendendola conforme alle norme vigenti e non al privato proporre modalità di conformazione;
* decorso il termine di 60 o 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio nei confronti della Scia, il Comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la Scia ma deve farlo nelle forme dell’autotutela (art. 21 nonies Legge 241/1990), vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Si ricorda che, come evidenziato anche dallo stesso Tar Veneto, l’art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato di recente dalla Legge 124/2015, c.d. “riforma della Pubblica Amministrazione” proprio nella parte relativa all’esercizio dell’autotutela da parte del comune, con l’introduzione di un limite temporale pari a 18 mesi per l’adozione degli atti di annullamento.