[A cura di: Andrea Cartosio – tributarista Int]
L’applicazione della normativa relativa alle agevolazioni fiscali, al fine di un abbattimento di imposta per i soggetti passivi Irpef, può riguardare molteplici interventi. In quest’ottica, il condominio può trovarsi ad affrontare anche spese necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti. Pertanto, oltre che agli interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie e alle riqualificazioni energetiche, la legge relativa al godimento dei benefici fiscali concede la possibilità di detrarre nella misura del 50% tutte le opere relative all’eliminazione di un manufatto costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti e la fruizione di servizi a persone con disabilità.
Gli interventi di questa tipologia che possono interessare un condominio sono molteplici. Tra i tanti, spiccano quelli che riguardano l’istallazione e/o la sostituzione di ascensori, montacarichi, servoscale o, comunque, tutti quegli interventi volti a favorire a vario titolo la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Voglio precisare che la suddetta detrazione fiscale non è applicabile, però, all’acquisto di beni mobili (carrozzine, deambulatori). Tuttavia, in questo campo è possibile applicare una detrazione fiscale del 19% a titolo di spese sanitarie. Per gli interventi appena enunciati, inoltre, viene concessa l’applicazione dell’Iva agevolata al 4% invece che quella ordinaria al 22%.