[A cura di: Mauro Simone, vice segr. naz. Alac – Giuseppe Simone, vice segr. naz. Appc]
Il comma 5 dell’art. 1118 c.c. introdotto con la legge di riforma del condominio dispone che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici in casa e nel condominio. Con l’approvazione di detta norma il legislatore italiano si è conformato alla prescrizione della Convenzione Europea per la protezione degli animali di compagnia sottoscritta nel 1987 a Strasburgo, seguita successivamente dall’approvazione della legge 189 del 20 luglio 2004 riguardante il divieto di maltrattamento degli animali d’affezione. Circa invece l’accesso e il trasporto dei cani in ascensore, il legislatore nulla ha prescritto, stabilendo all’art.17 del D.P.R n. 162/99 solo il divieto d’uso dell’ascensore ai minori di anni 12 non accompagnati da persone di età più elevata. Questo è all’attualità il quadro normativo – giuridico, che chiarisce in modo esplicito l’illegittimità di divieti contenuti nei regolamenti circa la detenzione di cani in casa e in condominio.
Recentemente la II sez. civile del Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 22 luglio 2016 ha confermato che alcuna norma di regolamento può vietare la detenzione di animali domestici in casa o in aree condominiali come giardini e parchi. Una siffatta norma verrebbe considerata affetta da nullità, anche se fosse contenuta in un regolamento di “natura esterna” o convenzionale. L’assenza, quindi, di un esplicito divieto di legge, fa ritenere ai proprietari di animali domestici illegittima la clausola di regolamento che impedisca la detenzione e il trasporto in ascensore di cani.
Al contrario, una recente sentenza del 28 marzo scorso del Tribunale di Monza, ha ritenuto valida la clausola del regolamento di un supercondominio che poneva il divieto, con annessa sanzione pecunaria, in caso di trasporto di cani in ascensore, ma con la precisazione che è da ritenere legittima la detenzione di animali domestici in casa.
Il dibattito resta aperto, in attesa che l’evoluzione interpretativa sul tema chiarisca i dubbi che tuttora permangono, ovvero se il divieto di cui all’art.18 del cod. civ. valga anche per i regolamenti di natura “esterna” e inoltre, se restano valide le clausole contenenti il divieto di detenzione in casa e di accesso dei cani in ascensore nei regolamenti approvati prima della legge di riforma del condominio. È noto che le norme che disciplinano il vivere in condominio sono contenute negli statuti delle compagini condominiali, ovvero nel regolamento di condominio di “origine interna” (assembleare) oppure “esterna” (convenzionale) e che possono contenere vincoli sull’uso delle singole unità immobiliari e degli impianti come, ad esempio, la detenzione di animali e l’accesso e il trasporto degli stessi in ascensore.
Il primo tipo di regolamento, chiamato “interno”, è formato e approvato dalla maggioranza dei presenti in assemblea, eventualmente muniti di delega scritta, ed almeno il 50 per cento del valore millesimale tabellare della proprietà generale. Il “regolamento interno” approvato con la suddetta maggioranza è obbligatorio per tutti i condòmini. Quando esso contiene norme che incidono sui diritti reali dei singoli partecipanti o dei limiti all’uso delle singole unità immobiliari, per la loro validità occorre l’assenso di tutti i condòmini. In tal caso si è davanti ad atti negoziali aventi valore di un contratto, con effetti obbligatori anche per gli aventi causa purché vengano trascritti nei pubblici registri immobiliari. Ai fini della validità del contenuto che si intende tutelare è però indispensabile che le clausole limitatrici o impeditive vengano espressamente indicate nel regolamento.
Il regolamento di “origine esterna” è invece quello predisposto dell’unico originario proprietario dell’intero edificio o dal costruttore del fabbricato. Questo tipo di regolamento, sottoscritto “per contratto”, ha la sua forza vincolante nel fatto che è frutto della volontà del costruttore e dell’acquirente della singola unità immobiliare. In genere questo regolamento viene specificamente richiamato nei singoli rogiti notarli. Anche questo tipo di regolamento può contenere divieti, vincoli e limitazioni.
Dato conto dei primi pronunciamenti, ci si chiede se l’orientamento della giurisprudenza di merito possa essere applicato anche ai regolamenti di condominio antecedenti la riforma del condominio. Difatti, secondo i principi di diritto comune, la nuova disposizione prevista dall’art.18 troverebbe applicazione solo dalla entrata in vigore della novella legislativa n.220/2012, a motivo della irretroattività della legge. Pertanto, i rapporti nati sotto l’egida della precedente disciplina condominialistica (ante riforma), in assenza nella legge 220/12 di specifiche norme transitorie, conservano la loro piena validità.
Pertanto, per i motivi ut supra dedotti, secondo il nostro ordinamento sembra potersi affermare che la nuova norma sostanziale introdotta con la legge n. 220/12 non assorbe i rapporti sorti nella precedente disciplina del 1942, e pertanto restano validi i divieti contenuti in tutti i tipi di regolamento ante riforma circa l’uso e l’accesso nell’ascensore per i cani e la detenzione degli stessi in casa e nei condomini.