[Fonte: idealista.it]
I metri quadri di un appartamento non sono determinanti per l’esclusione o meno dei benefici legati all’acquisto della prima casa. A contare è solo la categoria catastale, secondo quanto stabilito dalle regole in vigore dal 2014, anche nel caso in cui l’abitazione sia stata acquistata prima della riforma. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria regionale di Roma.
Con la sentenza n. 4449/1/15, il tribunale ha accolto il ricorso di un uomo che aveva acquistato un immobile nel 2008. Con un atto di rettifica l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni perché l’immobile aveva una superficie complessiva di 308,65 metri quadri, superiore al limite di 240 metri quadri, oltre il quale, secondo le vecchie regole del 1969, la casa era da considerarsi come “immobile di lusso”.
Il contribuente si era quindi rivolto alla Ctp di Roma, che dopo averlo respinto in una prima istanza, ha accolto il ricorso, tenendo conto del principio dell’abolitio criminis stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo n23 del 14 marzo 2011. Secondo tale principio, “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.
Considerando infatti che i criteri per la concessione dei benefici prima casa sono stati completamente rivisti dalla riforma del 2014, sono essi a prevalere su qualsiasi classificazione precedente. A dirlo era stata anche l’Agenzia delle Entrate, che nella circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1,3 afferma che “a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del ministro del Lavori pubblici del 2 agosto 1969”.