Molto si staparlando, nelle ultime settimane, delle detrazioni fiscali, sia per i lavori di
ristrutturazione che per quelli di incremento dell’efficienza energetica. Ma,
al di là dell’aspetto prettamente politico, con la diatriba sulla potenziale
stabilizzazione dell’ecobonus, ci sono numerosi nodi fiscali che,
quotidianamente, rendono particolarmente complessa la fruizione dei benefici in
ambito condominiale. Tra questi, quello oggetto di un quesito pervenuto nei
giorni scorsi alla rubrica di posta fiscale di “Nuovo FiscoOggi”, la rivista
ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. La questione posta dal contribuente è la
seguente: “In tema di agevolazioni fiscali per lavori condominiali di
manutenzione straordinaria, il proprietario di un immobile commerciale (C/1)
può fruire della detrazione al 50%?
Ecco la risposta fornita dall’esperto, Gianfranco Mingione: “Hanno
accesso al bonus ristrutturazioni gli interventi di manutenzione sia ordinaria
che straordinaria svolti sulle parti comuni di edifici residenziali, indicate
dall’articolo 1117 del codice civile. Un edificio si considera residenziale se
la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è
superiore al 50%; in tale ipotesi, limitatamente alle spese sostenute sulle
parti comuni, hanno diritto alla detrazione anche i proprietari delle unità non
residenziali (articolo 14, comma 2, Dl 63/2013). Qualora invece la superficie
complessiva delle unità residenziali sia inferiore al 50%, la detrazione per le
spese realizzate sulle parti comuni è ammessa solo per i possessori o detentori
di unità immobiliari destinate ad abitazione (circolare 57/E del 1998,
paragrafo 3.2)”.