Periodo di dichiarazione dei redditi, e alcuni dei dubbi più frequenti riguardano le detrazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione dell’appartamento. Ecco due esempi, con le relative risposte da parte di Giafranco Mingione, l’esperto che cura la rubrica della posta fiscale su “Nuovo FiscoOggi”: la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
La prima domanda, concerne la sostituzione delle porte dell’alloggio: nella fattispecie, se sia possibile fruire della detrazione fiscale nel caso di acquisto di porte interne nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione edilizia generale?
Ebbene, secondo quanto risposto da Mingione, “la sostituzione di porte interne è agevolabile se è collegata ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Si verifica, infatti, in tale ipotesi, un effetto di trascinamento, per cui l’intervento di manutenzione ordinaria può essere considerato assorbito nell’ambito della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo. In caso contrario, poiché la sostituzione di porte rientra nelle opere di manutenzione ordinaria, non sarà detraibile.
Per alcuni aspetti è analoga un’altra questione: “la sostituzione della vasca da bagno con la doccia, rientra tra quelle per cui è possibile usufruire della detrazione? E l’Iva è agevolata?”. Positiva la risposta ad entrambi i dubbi: “La sostituzione di sanitari con altri diversi rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto al bonus ristrutturazioni (attualmente, nella misura del 50%). Bonifici e fatture devono essere intestati a chi intende fruire della detrazione. Per quanto riguarda l’Iva, le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione su immobili residenziali sono assoggettate all’aliquota ridotta al 10%. Stesso trattamento anche per le cessioni di beni, se la fornitura avviene nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, ai beni di valore significativo (tra i quali rientrano sanitari e rubinetteria da bagni), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza dell’importo ottenuto sottraendo dall’intero corrispettivo per la prestazione il valore degli stessi beni significativi.