Consumi energetici troppo alti in casa? La banca non concede il mutuo? Qualche mobile da cambiare dopo una ristrutturazione? Sono queste alcune delle situazioni in cui può trovarsi chiunque nel rapporto con la casa. Gli strumenti pubblici a disposizione dei cittadini proprietari di immobili, o che intendono acquistarne, sono numerosi e talvolta poco conosciuti. Si tratta di fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e strumenti giuridici innovativi come il leasing immobiliare.
Ebbene, il Ministero dell’Economia ha raccolto in un pacchetto organico le informazioni su tutti questi strumenti e ha avviato nei giorni scorsi la campagna informativa: “Casa? Cosa possibile!”, riassunta sui social network con l’hashtag “#CasaConviene”.
La diffusione delle informazioni è stata realizzata in collaborazione con 30 partner che hanno aderito all’iniziativa: organizzazioni di produttori, associazioni di consumatori e ordini professionali. Quindi, la Direzione della Comunicazione Istituzionale del MEF ha messo a disposizione dei partner i materiali realizzati internamente e, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, li ha pubblicati sul sito www.casa.governo.it.
Riportiamo di seguito una sintesi dei contenuti principali, ripartiti per aree tematiche ed elencati in ordine alfabetico. Tutti gli ulteriori approfondimenti possono essere reperiti direttamente on line, sui canali dedicati.
ACQUISTARE/AFFITTARE
Benefici prima casa anche prima di vendere la precedente. La disposizione introdotta dal comma 55 della Legge di Stabilità 2016 consente di beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa (applicando l’imposta di registro con aliquota del 2% invece che del 9% ovvero, qualora si compri dall’impresa costruttrice, l’Iva al 4% anziché al 10%) anche nel caso in cui, al momento dell’atto, se ne possegga un’altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione. L’unica condizione imposta è che la “vecchia” abitazione venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se l’impegno a vendere il precedente immobile non viene rispettato, si decade dall’agevolazione e bisogna corrispondere l’imposta di registro nella misura ordinaria, con l’aggiunta degli interessi di mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta. In caso di operazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio delle Entrate competente recupererà, maggiorata dei relativi interessi, la differenza tra l’Iva calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, e irrogherà la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.
Sconto Irpef per l’acquisto di abitazioni efficienti. Il comma 56 della Legge di Stabilità 2016 ha istituito un premio fiscale per le persone fisiche che, entro il 31 dicembre 2016, compreranno dall’impresa costruttrice unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B. Il premio consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il beneficio dovrà essere suddiviso in dieci quote costanti, a partire dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Meno imposte per chi compra in leasing l’abitazione principale. Il pacchetto di misure per il leasing immobiliare abitativo prevede agevolazioni fiscali e garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale. Accesso al mutuo prima casa più facile con le garanzie statali. Il Fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari fino a 250.000 euro avvalendosi delle garanzie statali per la metà dell’importo.
Sospensione rate mutui. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) mette a disposizione uno strumento che permette di sospendere per un tempo determinato il pagamento delle rate del mutuo in caso si verifichino situazioni di temporanea difficoltà economica: il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa.
IMU e TASI agevolate per le case in comodato. Chi concede in comodato un immobile non di lusso ad un familiare che la adibisce ad abitazione principale può godere della riduzione della base imponibile dell’IMU e della TASI al 50%.
Cedolare Secca. La cedolare secca è un regime facoltativo che prevede, per le persone fisiche che affittano un immobile ad uso abitativo, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
ARREDARE
Ristrutturazione edilizia e bonus mobili. La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia fino a un massimo di 96.000 euro di spese. Con lo stesso provvedimento è stata confermata, per gli immobili oggetto di ristrutturazione, anche la possibilità di detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 (da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare e fruito in dieci quote annuali di pari importo), per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni).
Bonus mobili per le giovani coppie. È stato istituito per il 2016 il bonus mobili per le giovani coppie (nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età) che acquistano la prima casa. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili destinati alla propria abitazione, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Il bonus mobili non è cumulabile con quello relativo all’acquisto di arredi (mobili e grandi elettrodomestici) per l’immobile ristrutturato.
RISPARMIO ENERGETICO
Riqualificazione energetica degli edifici. La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione fiscale pari al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà godere dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2016.
Quanta energia puoi risparmiare. Una famiglia di 4 persone consuma annualmente circa 3.000 kWh elettrici, 6.000 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti e 3.000 kWh termici per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria. La stessa famiglia, utilizzando elettrodomestici a basso consumo e dispositivi per il risparmio dell’acqua e realizzando interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, potrebbe arrivare a consumare annualmente circa: 1.500 kWh elettrici, 3.500 kWh termici per il riscaldamento degli ambienti, 2.000 kWh termici per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
RISTRUTTURARE
Adeguamento antisismico. La detrazione del 65% è riconosciuta se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
Cosa puoi detrarre. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi:
* di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili ed elettrodomestici connesso alla ristrutturazione;
* di riqualificazione energetica degli immobili;
* di miglioramento e adeguamento sismico.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle
seguenti misure:
* 50% per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
* 65% per miglioramento energetico;
* 65% per miglioramento e adeguamento sismico.
Cosa devi ricordare. È fondamentale tenere presente le seguenti disposizioni:
* Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
* Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
* La norma non stabilisce quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che si consegue in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
* Per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è necessario acquisire i seguenti documenti:
a) l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti).
NB: l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
b) l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi.
NB: per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Come avere diritto alla detrazione. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali soggetti a ritenuta, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
* la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
* il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
* il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
I contribuenti titolari di reddito di impresa, per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico, sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Quanto puoi detrarre. Il Governo, con la Legge di Stabilità 2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% e per un importo fino a 96.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, per ogni unità immobiliare. La detrazione va spalmata in 10 annualità di pari importo.
Inoltre è prevista, fino al 31 dicembre 2016, la detrazione del 50%, entro un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, indipendentemente dall’importo complessivo delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e fino ad un massimo di 16.000 euro per l’acquisto di mobili nuovi, effettuato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le giovani coppie acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale.
La detrazione è invece pari al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza antisismica degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e ha introdotto, per i lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni degli stabili, il credito d’imposta cedibile per i condomini, incapienti ai fini fiscali, in favore delle ditte realizzatrici degli interventi. Rimangono invariate le categorie di interventi detraibili aggiunte con la Legge di Stabilità 2015: acquisto e posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 65% delle spese sostenute. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro – e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio – tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.
ATTENZIONE: Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
* le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
* i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
* le associazioni tra professionisti;
* gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
* i titolari di un diritto reale sull’immobile;
* i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
* gli inquilini;
* coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.
SEMPLICE E VELOCE
Per intervenire e modificare gli edifici e gli appartamenti, oggi con le novità introdotte dallo “Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state semplificate alcune procedure e abbattuti alcuni costi, previsti dall’attuale norma: il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Cosa oggi puoi fare in modo più semplice? Di seguito un sintetico elenco di interventi che possono essere eseguiti con maggiore semplicità burocratica.
1. Puoi ristrutturare il tuo appartamento: rinnovare e sostituire alcune parti, come l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, realizzare e migliorare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
2. Puoi dividere un alloggio grande in due più piccoli, o puoi unire alloggi contigui (sia sullo stesso piano che su piani differenti) per realizzarne uno più grande, potrai modificare così la superficie della tua abitazione secondo le nuove esigenze familiari.
3. Tra le opere consentite è anche possibile rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, come scale pilastri travi muri portanti e altro, ma se sono previsti questi tipi di interventi le procedure saranno differenti.
NB. non puoi modificare la volumetria complessiva degli edifici e non puoi modificare la destinazione d’uso, per esempio non puoi far diventare una casa un ufficio o altro.
Per ulteriori approfondimenti vai sul sito della regione e del comune in cui sorge l’immobile.
Come fare? Per dividere o unire gli appartamenti, si possono fare i lavori senza dover ottenere alcun permesso da parte del comune. Sarà necessario, prima di dare inizio ai lavori, trasmettere al comune, anche semplicemente per via telematica senza recarsi negli uffici, la Comunicazione di Inizio Lavori, la così detta CIL, accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato alla professione.
Ricordati che se tra i vari interventi che dovrai fare nell’appartamento sono previste opere che riguardano le parti strutturali non si potrà utilizzare la CIL e si dovrà utilizzare il modulo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la così detta SCIA.
Quali documenti allegare? I documenti che dovranno essere trasmessi all’amministrazione comunale sono:
* elaborato progettuale, cioè i disegni che fanno vedere le modifica dell’alloggio;
* comunicazione di inizio dei lavori asseverata, cioè sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono coerenti con le regole e i piani approvati e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che i lavori non interessano le parti strutturali dell’edificio.
* dati che identificano l’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, che dovranno essere contenuti nella comunicazione di inizio lavori.
Quando i lavori saranno ultimati si potrà inviare al comune anche una comunicazione di fine lavori. Questa comunicazione è valida ai fini dell’aggiornamento delle variazioni catastali (art. 17, comma 1, lettera b) del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652) e obbliga l’amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente e direttamente la documentazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Ricordati che se tra gli interventi che dovrai fare nell’appartamento sono previste opere che riguardano le parti strutturali si dovrà utilizzare il modulo SCIA.
Quali costi? Con lo Sblocca Italia per i lavori di frazionamento o accorpamento degli appartamenti i costi sugli oneri da pagare al comuni sono sostanzialmente diminuiti. Dovranno essere pagati solo nel caso in cui le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie calpestabile dell’appartamento che genera una erogazioni maggiore di servizi da parte dell’amministrazione comunale, il così detto“carico urbanistico” (necessità di più acqua, più fognatura, più parcheggi…). I costi da pagare sono quantificati, comunque, solo rispetto alle opere di urbanizzazione, il costo di costruzione non dovrà essere pagato. Il calcolo degli oneri da pagare sarà quantificato dal comune secondo determinate tabelle parametriche deliberate dall’ amministrazione comunale.
Le norme
* Art. 3 del Testo Unico n. 380/2001:
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
* Art 6 c. 2 del testo Unico n. 380/2001:
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
* Art 6, cc. 4 e 5 del testo Unico n. 380/2001:
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori. è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
* Art. 17 del Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249:
“Accertamento generale, dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”. Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche,allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore di beninonche’ rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l’attribuzione della categoria e della classe.
* Art. 17 del Testo Unico n. 380/2001:
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.