[A cura di: Paolo Ciri – delegato Uppi Spoleto]
Come è noto la posizione della Agenzia delle Entrate è di negare la applicabilità della opzione per la cedolare secca quando l’inquilino è una società. Tale atteggiamento è stato anche ribadito esplicitamente nella risposta ad una formale richiesta di consulenza giuridica della UPPI di Spoleto (Prot. 912-15548/2014 del 10/12/2014). Una questione non da poco dal punto di vista pratico: l’imposizione fiscale sul canone può essere molto più alta, senza cedolare. Anche il quadruplo.
Da punto di vista giuridico, però, le Commissioni Tributarie Provinciali vanno formando una giurisprudenza nettamente contraria. Dopo una prima sentenza della CTP di Reggio Emilia (numero 470/03/14 depositata il 4 novembre 2014) ora si registra la sentenza 3529 del 17 aprile 2015 della Commissione di Milano.
La motivazione così recita:
“Nel merito delle controdeduzioni dell’Ufficio con riferimento Circ. n. 26/2011, il Collegio rileva che in capo al contratto di locazione in esame la ricorrente-locataria dell’immobile ad uso abitativo, pur se il conduttore sia la società (…) s.r.l., ha utilizzato la possibilità di optare per il regime facoltativo d’imposizione a lei riservata quale persona fisica titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare abitativa locata, in quanto non agisce nell’esercizio di attività d’impresa.
La addotta preclusione dell’Ufficio al diritto di optare per il regime facoltativo d’imposizione, fondato su un documento di prassi adottato dall’Ufficio stesso, è illegittima in quanto non prevista dalla norma in quanto esprime esclusivamente un parere non vincolate per il contribuente (oltre che per gli Uffici) che nell’interpretare il comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, non può legittimare l’equiparazione del conduttore al locatore nel precludere ipso facto al titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare abitativa l’applicazione del c.d. “cedolare secca” per la quale ha dichiarato l’opzione nel quadro RB della dichiarazione presentata per l’anno 2011, pagandone la relativa imposta”.
L’analisi giuridica alla base di queste sentenze è stata già pubblicata su “Italia Casa” numero 23 del dicembre 2014 a pagina 13 e su “Quotidiano del Condominio” il 27/11/2014. Per comodità la ripetiamo qui.
La impossibilità di optare per la cedolare in caso di “inquilino società” è scritta nella famosa circolare della agenzia delle Entrate numero 26E del 01/06/2011, al punto 1.2, paragrafo sei. Ma sia la natura dell’atto (è una “circolare”) che la sua stessa intestazione (“Con la presente circolare si forniscono chiarimenti…”) dimostrano che questo testo non fa legge, anzi è solo una interpretazione di parte. Anzi, di “controparte”.
La legge (Decreto Legislativo 23 del 14/03/2011, articolo 3 comma 4) dava delega al Direttore della Agenzia delle Entrate di emanare “ogni altra disposizione… ai fini della attuazione del presente articolo”. Ma questa delega è stata esercitata nel provvedimento 55394 del 07/04/2011.
I successivi e numerosi chiarimenti, interpretazioni, precisazioni non sono legge. Ecco perché la circolare 26E, sopra citata, non è legge.
I giudici tributari, dunque, attenendosi alla legge (ed alla delega esercitata nel provvedimento 55394) hanno di nuovo rilevato che si può optare per la cedolare anche se l’inquilino è una società, fermi i presupposti sopra riportati e gli altri di legge.