[A cura di: Confappi]
I creditori di un condominio devono preventivamente agire nei confronti dei condòmini morosi e, solo successivamente, possono rivolgersi anche ai condòmini in regola con i pagamenti: tale principio non si estende alle somme depositate sul conto corrente del condominio stesso, liberamente aggredibili. Così prescrive e deve essere interpretato l’articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione al codice civile.
Il principio emerge dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 1287 del 26 novembre 2015. Un pronunciamento che s’inserisce nell’alveo di una giurisprudenza di merito, formatasi all’indomani della riforma del condominio e che va sempre più consolidandosi (Tribunale di Brescia 30.5.2014, Tribunale di Reggio Emilia 16.5.2014, Tribunale di Milano 2.7.2014).
Il caso esaminato è il seguente. Una ditta individuale creditrice di un condominio aveva preannunciato l’esecuzione nei confronti di quest’ultimo, attraverso la rituale notifica dell’atto di precetto, senza aver preventivamente escusso i condòmini morosi con i pagamenti. Al fine di bloccare l’esecuzione, che avrebbe condotto al pignoramento del conto corrente del condominio, il condominio si è opposto al precetto, ritenendo che il nuovo articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile – che prevede che i creditori del condominio non possono agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini – avesse introdotto un beneficium excussionis generalizzato, valevole anche per il condominio.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l’opposizione. In particolare, il giudice marchigiano dapprima ha ribadito il principio secondo cui le obbligazioni condominiali debbano intendersi solidali (con la conseguenza che ciascun debitore può essere chiamato a pagare l’intera somma dovuta, salvo il diritto di regresso verso gli altri debitori), alla luce della riforma del condominio (legge 220/2012), che ha ribaltato i principi emersi dalla nota (e discussa) sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9148 dell’8 aprile 2008.
In secondo luogo, in base a una interpretazione letterale del dettato legislativo, il tribunale ha chiarito che il beneficium excussionis, stabilito dal citato articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, vale solo ed esclusivamente nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti e non anche nei confronti del condominio, che potrà, dunque, essere aggredito esecutivamente.
In concreto, e come prefigurato dalla sentenza in commento, quando l’azione esecutiva dei creditori del condominio avrà a oggetto le disponibilità liquide presenti sul conto corrente intestato al condominio – obbligatorio a seguito della riforma del 2012, ma che, però, deve essere preventivamente individuato dai creditori – tali somme saranno liberamente aggredibili essendo venuto meno ogni legame giuridico con i condòmini ed essendo destinate ad essere utilizzate nell’interesse comune del condominio, nel quale rientra anche il pagamento dei suoi debiti.