[A cura di: avv. Roberto Negro – Centro Studi APPC]
Si segnala, in quanto meritevole almeno di un breve esame della stessa, la sentenza della Corte Cass. Civ., Sex. II, n. 20985 del 6 ottobre 2014. Detta pronuncia faceva riferimento a una fattispecie di installazione di impianto/i di condizionamento apposto/i nella facciata esterna di un condominio. La Suprema Corte ha ritenuto che il regime di disciplina dell’innovazioni ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. fa sì che sia irrilevante una eventuale autorizzazione alle opere, nella specie condizionatori, in facciata esterna condominiale, da parte della autorità amministrativa, in quanto il rapporto tra condomino o condòmini esecutore/i dell’opera/e, non può incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condòmini.
Ed infatti, una volta accertato il fatto che “il fabbricato aveva struttura e linee architettoniche residenziali ed era inserito in ambito paesaggistico protetto”, si poteva ritenere corretta l’applicazione dell’art. 1120 cod. civ. ritenendo costituire innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale e pertanto vietata non solo quella che alteri le linee architettoniche dell’edificio stesso, ma anche quella che, in ogni caso, viene a riverberarsi in maniera negativa “sull’aspetto estetico ed armonico dell’edificio condominiale”.
Su tale premessa, aggiunge la Corte che i rapporti tra esecutore delle opere e la pubblica autorità non possono incidere negativamente “sulle posizioni soggettive”, degli altri condòmini, ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. comma 2, essendo imprescindibile e necessaria la preservazione del “decoro architettonico” dell’edificio.
La sentenza qui brevemente commentata indica l’importante principio per cui l’opera del condomino non può riverberarsi negativamente sull’insieme “dell’armonico aspetto dello stabile”. In definitiva, pare la Corte abbia ritenuto come una sorta di bene condominiale l’insieme architettonico di un edificio condominiale, applicando in maniera estesa i principi dell’art. 1120 c.c., nonché dell’art. 1102 c.c. Il decoro architettonico di un edificio è da salvaguardare pertanto come “bene primario” e viene così ad essere una sorta di parte comune “immateriale” dell’edificio condominiale; tale principio pare anche compatibile con una funzione di natura sociale della proprietà privata, ai sensi anche della normativa costituzionale in materia, e tenuto conto del generale principio di conservazione delle entità immobiliari in condominio nel loro profilo paesaggistico ed estetico e al fine di un corretto inserimento dell’edificio in condominio nell’ambiente e nella texture di tipo economico, paesaggistico e sociale in cui il condominio viene ad essere inserito.