Nelle cause di carattere condominiale, uno dei più frequenti motivi del contendere è relativo al decoro. Sul tema, è chiamata spesso a pronunciarsi la Cassazione, che lo ha fatto anche con la sentenza 2109/2015, secondo i cui disposti, in estrema sintesi, se un manufatto, come una veranda o una sopraelevazione viola il regolamento di condominio e pregiudica il decoro architettonico e l’estetica dell’edificio, va demolito.
Nella fattispecie, i giudici hanno respinto il ricorso della proprietaria di una veranda di circa 16 mq adibita a camera da letto, posta sul terrazzo di sua proprietà, alla quale era stato intimato dal condominio di demolire il manufatto per violazione del regolamento condominiale e lesione del decoro architettonico del fabbricato.
Ricorrendo in giudizio la proprietaria viene condannata, in primo grado, alla “demolizione ed eliminazione” del manufatto a causa della difformità della veranda rispetto al resto dell’architettura dell’edificio; una posizione ribadita poi dalla Corte di Appello, che, nel confermare quanto il manufatto fosse lesivo dell’estetica condominiale, ha puntualizzato che “basta osservare le fotografie allegate alla Ctu per rendersi conto della completa difformità della veranda rispetto al resto dell’architettura dell’edificio che, comunque, ha un suo pregio e una sua caratteristica ben evidente all’osservatore, per cui la nuova e difforme edificazione risalta in modo evidentissimo”.
Da ultimo, il ricorso in Cassazione e la nuova, definitiva, sconfitta dell’appellante. Secondo gli Ermellini, che hanno confermato la demolizione del manufatto, la descrizione della Corte d’Appello era molto significativa (in riferimento ai materiali e alla copertura) circa l’offensività del manufatto rispetto al fabbricato originario e al suo insieme architettonico.