[Fonte: Confappi]
Silenzio-assenso tra amministrazioni in caso di mancato parere entro 30 giorni dalla richiesta e l’impossibilità di contestare le opere effettuate con Scia o l’ok automatico al permesso di costruire dopo sei mesi. Sono due delle novità, immediatamente applicabili, che derivano dalla legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, approvata il 4 agosto e approdata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 agosto scorso.
Primo effetto del testo, in materia edilizia, è contenuto nell’articolo 3 (che modifica l’articolo 17-bis della legge 241/1990). La norma stabilisce che, nel caso in cui un ente pubblico debba chiedere un’autorizzazione, parere o nulla osta a un’altra amministrazione (o a un gestore di beni o servizi pubblici) per emanare un parere, quest’ultima lo deve rilasciare in 30 giorni, prorogabili al massimo a 60 per esigenze istruttorie o richieste di modifica. Se così non avviene, scatta il silenzio-assenso. Una previsione che avrà un impatto certo sul procedimento per il permesso di costruire, che spesso si impantana per la mancata collaborazione di enti terzi come Asl, Vigili del fuoco, Soprintendenze. La regola, inoltre, vale anche per i pareri resi dalle amministrazioni preposte a tutela, tra cui le Soprintendenze per i beni soggetti a vincolo paesistico o storico-artistico (in questo caso però il termine è di 90 giorni).
Seconda grande novità è quella dei limiti all’autotutela (contenuta nell’articolo 6, che agisce sull’articolo 21-nonies della legge 241/1990). In questo caso, il testo stabilisce che per tutti i provvedimenti amministrativi il potere della Pa di annullare l’atto può essere esercitato solo entro 180 giorni (prima si parlava di “termine ragionevole”). Ciò significa che dopo sei mesi non potranno più essere contestate opere edilizie eseguite con Scia mentre, per il permesso di costruire, scatterà il silenzio-assenso.