[A cura di: Confappi – Fna]
In caso di cattiva esecuzione di lavori condominiali, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati ai condòmini. A stabilirlo è la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.18521 del 21 settembre 2016, che si esprime in merito alla responsabilità da cattiva esecuzione dei lavori e respinge il ricorso di un professionista, chiarendo che il direttore dei lavori risponde, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, e che è sufficiente che le azioni abbiano concorso a produrre l’evento, anche se frutto di differenti illeciti, o della violazione di norme differenti.
Il caso da cui discende la sentenza è quello di un condominio che aveva citato in giudizio sia l’impresa cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, sia il direttore dei lavori, al fine di ottenere il risarcimento danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere. In secondo grado, la Corte territoriale (confermando nella sostanza quanto già deciso in primo grado) aveva rilevato la responsabilità dei convenuti in misura del 70% a carico dell’impresa e del 30% a carico del direttore dei lavori.
Contro tale pronuncia, tuttavia, il direttore dei lavori aveva proposto ricorso per cassazione. «In tema di contratto di appalto – recitano i giudici – il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale».