Per non perdere il diritto a fruire del bonus prima casa, il contribuente che non abbia trasferito la propria residenza nell’alloggio entro il periodo previsto dalla legge deve provare l’inevitabilità e l’imprevedibilità dell’evento causativo dell’impedimento, oltre che la non imputabilità a se stesso dell’origine causale del fatto impeditivo.
È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza 10586 del 22 maggio, con cui i giudici hanno precisato anche che, l’onere probatorio del contribuente è alquanto stringente, dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell’istituto della forza maggiore.
Secondo gli Ermellini, in particolare, l’interessato deve provare – quantomeno in via sintomatica e presuntiva – l’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, oltre che della non imputabilità, nel senso dell’insussistenza di ragioni di addebito, doloso o colposo, dell’origine causale del fatto impeditivo a se stesso. E, perché si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata. Né possono bastare le avvenute rimostranze nei confronti del venditore, specie se si considera che già al momento dell’acquisto il fabbricato era in fase di ristrutturazione e che vi era un progetto di variante che prevedeva diverse modifiche sostanziali. In tal caso, dunque, non si può ritenere integrato il requisito dell’imprevedibilità dell’evento, ferma restando l’azionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell’immobile.