[Fonti: Nuovo FiscoOggi – Agenzia delle Entrate e Anci]
Novità in materia di Imu sui terreni agricoli. Il decreto legge 4/2015 del 24 gennaio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 dello stesso giorno, sposta il limite per l’esenzione a un’altitudine inferiore, e fa slittare i termini di versamento di quanto dovuto per l’anno 2014 al prossimo 10 febbraio. I nuovi criteri, per stabilire chi paga e chi no, rimandano sempre all’elenco dei comuni italiani consultabile sul sito internet dell’Istat ma, a differenza di quanto stabilito in precedenza con il Dm 28 novembre 2014, non si fa più riferimento all’ubicazione in termini di altitudine del centro del Comune, bensì alla “codifica” data dall’Istat al suo territorio.
In sostanza, l’esclusione va ricercata sempre nella lista pubblicata sul sito Istat, nella colonna “R” e non più nella “P”. Qui, se in corrispondenza di un determinato Comune si trova la lettera “T”, lo stesso è considerato totalmente montano; con “P”, invece, viene individuato un territorio parzialmente montano, mentre l’acronimo “NM” indica i comuni non montani, tutto ciò a prescindere dall’altitudine in cui è situata la sede amministrativa.
Ricapitolando: tutti i terreni agricoli (e quelli non coltivati) ubicati nei comuni “T” sono esenti dall’Imu. Per quelli identificati dalla “P”, invece, l’esonero è condizionato dal proprietario o dal “gestore”, cioè, per godere dell’esclusione dall’Imu, i terreni “parzialmente montani” devono essere posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; la regola vale anche in caso di concessione in comodato o in affitto a favore degli stessi soggetti. Pagano l’Imu, infine, tutti i terreni ubicati nei comuni “NM”.
Le nuove disposizioni si applicano anche per il 2014. Considerato, però, che l’innovazione della norma ha risucchiato nell’obbligo comuni in prima battuta esenti, a questi il decreto “abbona” la quota che avrebbero dovuto versare per il 2014. In pratica, per i terreni che erano esclusi dall’Imu in base ai criteri fissati dal Dm 28 novembre 2014 e che invece ne risultano assoggettati in virtù delle nuove regole dettate dal Dl 4/2015, il tributo 2014 non è dovuto.
Esenzione confermata e senza vincoli, infine, per “i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”.
Le novità contenute nel Dl 4/2015 spazzano via la scadenza del pagamento, che era fissata al 26 gennaio, e la fa slittare, appunto, al prossimo 10 febbraio. Entro tale data va calcolata l’Imu dovuta, applicando l’aliquota base del 7,6 per mille (a meno che il Comune di riferimento non ne abbia approvata un’altra), ed effettuato il versamento tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, indicando il codice tributo 3914.
Soddisfatta per l’il provvedimento l’Anci che, per voce del presidente, Piero Fassino, commenta: “Bene ha fatto il Governo a rivedere e correggere il regime fiscale sui terreni agricoli, accogliendo le richieste di tanti sindaci e dell’Anci. I nuovi criteri adottati e le molte esenzioni previste vengono, infatti, incontro all’esigenza di non penalizzare i terreni montani e le loro attività agricole, e determinano una significativa riduzione della platea dei Comuni e dei contribuenti interessati. Auspichiamo che dopo la scadenza del pagamento si verifichi con attenzione il gettito effettivo, e in conseguenza si riequilibri la riduzione di risorse già operata sui Comuni”.